03 Mag Servizi forniti elettronicamente – nuovo regime IVA dal 1.1.2015 – Sistema MOSS (Mini One Stop Shop)
Nel caso di servizi servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione, servizi forniti per via elettronica (fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza) è in vigore dal 1 gennaio 2015 uno speciale regime dell’ IVA.
La tassazione ai fini Iva delle operazioni sopra descritte avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). La finalità è quello di evitare che il fornitore del servizio sia obbligato a registrarsi ai fini dell’IVA in tutti gli Stati membri nei quali sia residente anche un solo suo cliente e conseguentemente in detto Stato dover presentare la dichiarazioni IVA e pagare in tale Stato l’imposta in questione (IVA).
Dal 1.1.2015, il fornitore del servizio ha la possibilità di iscriversi volontariamente ad un regime speciale denominato (MOSS – Mini One Stop Shop ) direttamente nello Stato membro nel quale ha sede legale o stabile organizzazione. Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento). Accade quindi che soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il sito web dell’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di identificazione, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono inviate ai competenti Stati Membri di Consumo. Il Portale MOSS applica cosi i nuovi principi di territorialità dell’Iva di cui alla Direttiva n. 112/2006/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE.
Nell’ambito del regime UE, chi sceglie di avvalersi del regime IVA mini One Stop Shop (MOSS) deve, per prima cosa, registrarsi nello Stato membro di identificazione. La Rep. Ceca potrà essere lo Stato membro di identificazione per i soggetti passivi che nel suo territorio (A) hanno la sede della propria attività economica oppure (B) dispongono di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che hanno stabili organizzazioni in più Paesi dell’UE, possono scegliere di registrarsi in uno qualsiasi di questi.
Nel regime UE, che opera per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è, come detto, lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, Stato Membro di Identificazione sarà quello in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come proprio Stato Membro di Identificazione ai fini del MOSS.
Nel regime non UE, valido per i soggetti passivi extra UE senza stabili organizzazioni in UE, il prestatore può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro dovrá attribuire al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In entrambi i casi (regime UE, regime non UE) , il soggetto passivo può avere solo uno Stato Membro di Identificazione che nel caso di soggetto in Regime Non UE potrà coincidere anche con lo Stato Membro di Consumo.
(aggiornamento: maggio 2015)