03 Gen NOTIFICA DELLE “MULTE” PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN ITALIA.
Ultimamente si verifica con maggiore frequenza un fenomeno che, pare utile, descrivere.
Si tratta della notifica da parte delle Autorità di polizia italiana di “verbali di contestazione” relative a violazioni del codice della strada (di seguito solo, c.d.s.) nel territorio italiano poste in essere da veicoli immatricolati in Rep. Ceca o in altri Stati UE.
La notifica, e questa è la novità, viene direttamente svolta presso la sede legale della società proprietaria del veicolo che ha commesso l’infrazione.
La violazione più frequente è quella relativa all’eccesso di velocità, violazione che, non potendo essere contestata immediatamente, viene contestata successivamente mediante, appunto, la notifica del verbale.
Il termine per la notifica è di 360 giorni dall’accertamento nel caso di soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti all’ estero (art. 201 c.d.s.), i quali risultano essere i proprietari dei veicolo che ha commesso l’infrazione.
Le Autorità italiane di polizia procedono ad un’unica notifica contenente una pluralità di violazioni da parte dello stesso veicolo e questo sempre nel rispetto del termine di cui sopra. Pertanto non è inusuale che il proprietario del veicolo (es. la società) si veda notificati presso la sua residenza o sede legale nel mese di dicembre verbali di contestazione relativi a violazioni poste in essere molti mesi prima (es. febbraio, aprile, ecc.) nel corso dell’anno.
Avverso il verbale notificato è possibile fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto oppure, in alternativa al Giudice di Pace, competenti territorialmente, mediante l’assistenza di un legale italiano.
Pare utile un’esame del verbale rapido e sollecito da parte del legale italiano in quanto la legge consente un pagamento del 30% della multa se esso avviene entro 5 giorni dalla notifica.
A questo proposito il nostro studio, a chiunque fosse interessato, può svolgere un primo esame per capire se vale la pena fare ricorso contro la multa oppure pagare subito in forma ridotta ed evitare aggravi di spesa connessi all’ aumento dell’importo della multa.
Il fenomeno sopra descritto – aumento delle notifiche di sanzioni amministrative – è la conseguenza di recenti leggi dell’UE, recepite dagli Stati membri, che hanno creato un sistema che permette il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, comprese le sanzioni relative a infrazioni al Codice della strada, nell’Unione Europea. Rileva soprattutto la decisione quadro del Consiglio dell’UE 2005/214/GAI (recepita in Italia dal d.lgs. 37/2016): secondo questa decisione quadro, le autorità competenti nello Stato di esecuzione, ovvero lo Stato in cui risiede il trasgressore (es., una società in Rep. Ceca), devono riconoscere senza ulteriori formalità una sanzione pecuniaria definitiva di un altro Stato membro e, si badi, dovranno adottare i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.Pertanto in futuro spetterà all’Autorità ceca procedere al recupero coattivo del credito derivante da una sanzione amministrativa italiana.
Si badi come lo Stato di esecuzione (nel nostro caso: Rep. Ceca), secondo la decisione quadro, potrà negare il riconoscimento solo in alcuni casi tassativi, ad esempio se la sanzione non supera le 70 Euro.
Per quanto riguarda invece l‘individuazione dei dati del proprietario della vettura che ha commesso l’ infrazione in Italia, ormai le autorità italiane (nel caso di violazioni poste in essere in Italia) non incontreranno difficoltà in quanto la nuova direttiva 2011/82/UE ha creato un sistema discambio transfrontaliero di informazioni relative ai proprietari dei veicoli. Gli ostacoli che venivano frapposti da alcuni Stati a trasmettere i dati relativi ai propri cittadini o persone giuridiche sono destinati a cadere.
Un ultimo dettaglio, non irrilevante, proprio con riguardo alla violazione dell’eccesso di velocità, riguarda il fatto che il destinatario del verbale di contestazione, ovvero il proprietario del veicolo, dovrà comunicare alla Autorità italiana il nome del conducente al momento della infrazione. Se il proprietario non intende comunicare alcun nominativo, rischierà il pagamento di una ulteriore sanzione amministrativa (da euro 284 a euro 1133) ma in questo caso decadrà l’obbligo di comunicare il nominativo del conducente.
Tale obbligo di comunicazione viene imposto in quanto anche ai conducenti di veicoli stranieri si applica il sistema dei punti: ogni violazione del codice comporta la sottrazione (nel caso di patenti straniere: aggiunta) di punti. A titolo esemplificativo, con riguardo all’eccesso di velocità, i punti sottratti (nel caso di patenti straniere: aggiunti) variano, a seconda della velocità contestata, da un minimo di 3 punti ad un massimo di 10 punti per ciascuna violazione.
Si ricorda che ai guidatori che hanno commesso nell’arco di un certo periodo violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo che può variare da 6 mesi a fino a due anni .
In conclusione si ribadisce che il nostro studio mette a disposizione la propria consulenza per una valutazione iniziale della legittimità della multa notificata ed è altresì in grado di offrirvi tutela legale in Italia qualora l’analisi del caso suggerisca di tentare di svolgere il ricorso avanti al Prefetto o al Giudice di pace, territorialmente competenti.
Brno, gennaio 2017
SI.FIN. s.r.o.