AGGIORNAMENTO: „MULTE“ PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN ITALIA – IL PUNTO DEBOLE RIMANE LA RISCOSSIONE

AGGIORNAMENTO: „MULTE“ PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA IN ITALIA – IL PUNTO DEBOLE RIMANE LA RISCOSSIONE

Una circolare del Ministero dell’Interno, diramata il 12.9.2017, interviene su un tema da noi precedentemente trattato quale quello delle notifica all’estero (es. in Rep. Ceca) di sanzioni amministrative derivanti dalla violazioni di norme del Codice della strada commesse in Italia da veicoli con targa straniera (es. ceca, slovacca, ecc). La circolare conferma che prosegue quanto da noi già segnalato ovvero la creazione di un sistema europeo di “scambio di informazioni” tra gli Stati membri della UE al fine di facilitare la individuazione dei trasgressori e quindi una più sicura notificare dei verbali. Tuttavia la circolare segnala come ancora il punto debole rimanga quello della riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni. Infatti si legge che “le norme comunitarie … non consentono ad oggi di attivare strumenti di riscossione coattiva all’estero mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore risieda all’estero… e non abbia provveduto al pagamento”.

La circolare prosegue ricordando come in futuro la soluzione sarà il rafforzamento del principio del „reciproco riconoscimento della sanzioni pecuniarie“  tra tutti gli Stati membri della UE in attuazione della decisone quadro 2005/214/GAI. Cosí facendo sarà, per esempio, la Autorità ceca ha procedere alla riscossione per conto dell’Italia della sanzione amministrativa. Ad oggi tuttavia questo sistema non funziona ancora pertanto, nonostante il perfezionamento sul versante „notifiche“, sforzi notevoli dovranno essere fatti per permettere una riscossione diretta da parte dello Stato estero presso il quale risiede il trasgressore (es. Rep. ceca riscuote una sanzione amministrativa italiana irrogata ad un veicolo targato CZ).

(settembre 2017)