29 Nov TARGHE STRANIERE – NUOVE NORME PER LA GUIDA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO DA PARTE DI RESIDENTI IN ITALIA
Si informa che è stato convertito in legge il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza) e si attende la sua promulgazione e la successiva pubblicazione sulla Gazz. Ufficiale per l’entrata in vigore.
La nuova normativa modifica il Codice della strada in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero.
La novità più significativa è la seguente: è vietato a chi ha la residenza in Italia di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
In caso di violazione del divieto di cui sopra, si prevedono:
- Pagamento di una sanzione amministrativa da 712 a 2848 euro
- L’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio
- Il ritiro del documento di circolazione e della targa straniera
Lo Stato può chiedere il pagamento dell’intera sanzione amministrativa (da 712 a 2848 euro) al proprietario/intestatario dei veicolo immatricolato all’estero ma anche, in alternativa, al trasgressore (cioè al residente in Italia che ha qualunque titolo aveva la disponibilità del veicolo a meno che costui non provi che «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà»).
Entro 6 mesi dalla data della violazione l’intestatario del veicolo ha due possibilità:
- immatricolare il veicolo in Italia
OPPURE
- chiedere il rilascio di un foglio di via alla Motorizzazione civile per condurre il veicolo fuori dal territorio nazionale (il documento di circolazione e la targa straniera verranno restituite direttamente all’autorità straniera che li ha rilasciati)
Attenzione: nel caso di mancata immatricolazione o in caso di mancata richiesta del rilascio del foglio di via, verrà disposta la confisca del veicolo. In sostanza il veicolo passa alla proprietà dello Stato italiano.
Le deroghe
Tuttavia è bene sapere che la nuova legge prevede DUE ipotesi di deroga al divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero per chi è residente in Italia. Infatti è possibile circolare con veicolo immatricolato all’estero per il residente italiano in questi due casi:
Caso 1)
Il veicolo è concesso in leasing o in locazione senza conducente da un’impresa (es. una società) che abbia questi requisiti:
- ha sede legale in uno Stato membro dell’UE (es. Repubblica ceca)
- non ha una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia
Caso 2)
Il veicolo è concesso in comodato ad un soggetto (sempre residente in Italia) che ha:
- un rapporto di lavoro
oppure
- un rapporto di collaborazione
con un’impresa (es. una società) che abbia questi requisiti:
- ha sede in uno Stato membro dell’UE (es. Repubblica ceca)
- non ha una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia
Nel caso in cui ricorrano i casi 1) o 2):
il conducente deve SEMPRE tenere a bordo del veicolo un documento che
- deve essere SOTTOSCRITTO dall’intestatario
- recare DATA CERTA della sua sottoscrizione
- indicare il TITOLO e la DURATA della disponibilità del veicolo
Qualora:
- manchi a bordo il documento (es. avete dimenticato il documento in ufficio)
- pur presente a bordo, sussistano irregolarità nel documento (es. mancanza della data certa, della sottoscrizione, ecc)
si prevede quanto segue:
- pagamento di una sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro
- obbligo di esibire il documento entro 30 giorni dalla data della violazione
- fermo amministrativo del veicolo (il veicolo viene restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento oppure quando siano decorsi almeno 60 giorni dalla violazione)
Cosa succede in caso di mancata esibizione del documento entro 30 giorni ?
Viene irrogata una sanzione da 750 a 3526 euro ed il veicolo rimane in fermo amministrativo 60 giorni (con relative spese per la custodia)
Lo Stato può chiedere il pagamento dell’intera sanzione amministrativa (da 250 a 1000 euro) al proprietario dei veicolo immatricolato all’estero ma anche, in alternativa, al trasgressore (cioè al residente in Italia che ha qualunque titolo aveva la disponibilità del veicolo a meno che costui non provi che «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà»).
Si consiglia vivamente, a chi fosse interessato, di prendere contatto con lo studio al fine di ottenere la necessaria consulenza per poter continuare, nel rispetto della nuova legge, a condurre in Italia un veicolo immatricolato all’estero.
Brno, 29.11.2018