19 Mar Soggetti non residenti ma identificati ai fini I.V.A. in Italia: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in tema di esterometro
I soggetti non residenti e identificati ai fini Iva in Italia sono esclusi dalla presentazione dell’esterometro e le operazioni effettuate nei loro confronti possono essere comprovate da fattura elettronica al fine di non includerle nell’esterometro.
L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo ai soggetti non residenti ma ivi identificati.
Il primo aspetto affrontato riguarda gli obblighi di fatturazione dei soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia per le operazioni effettuate nei confronti, appunto, di soggetti non residenti ma identificati nel nostro Paese.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia, mentre per quelle effettuate con controparti identificate in Italia sorge l’obbligo di presentazione della specifica comunicazione (cd. “esterometro“).
Per tali ultime operazioni, effettuate dai soggetti residenti (o ivi stabiliti ai fini Iva) nei confronti di soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia, sussiste l’obbligo o di emettere fattura elettronica, o di inserire l’operazione nell’esterometro (nel caso di emissione della fattura in formato cartaceo).
Altro aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda gli obblighi di accreditamento al Sistema di Interscambio: è stato precisato che tale obbligo non riguarda i soggetti non residenti in Italia anche se ivi identificati ai fini Iva.
Inoltre il soggetto identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva in relazione alle operazioni ricevute da controparti soggetti residenti (si pensi, ad esempio, ad un acquisto di beni che si trovano nel territorio dello Stato). In particolare: la detrazione può essere esercitata sulla base della fattura cartacea emessa dalla controparte stabilita ai fini Iva in Italia. Tale ultimo soggetto deve comunque consegnare una copia cartacea della fattura alla controparte anche laddove intenda emettere la fattura elettronica.
Sul punto, tuttavia, l’Agenzia delle entrate precisa che “con la locuzione «copia cartacea della fattura» si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)”.
Non è quindi sufficiente un documento cartaceo in forma libera, ma devono sussistere i citati requisiti affinché il documento sia valido ai fini della detrazione dell’Iva in capo al soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia.
Ultima questione affrontata riguarda gli obblighi di presentazione dell’esterometro per i soggetti non residenti ma indentificati ai fini Iva nel territorio dello Stato.
Si conferma che tali soggetti sono esclusi dall’adempimento citato poiché i soggetti obbligati alla presentazione dell’esterometro sono i medesimi che rientrano nell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Concludendo, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono solamente i soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia, i soggetti che sono meramente identificati (direttamente o tramite rappresentante fiscale) sono esclusi sia dall’emissione della fattura elettronica sia dalla presentazione dell’esterometro.
Brno, 1 marzo 2019