La cancellazione dall’AIRE per irreperibilità presunta: in quali casi si può verificare?

La cancellazione dall’AIRE per irreperibilità presunta: in quali casi si può verificare?

La legge 470/88 che istituisce l’AIRE prescrive che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata tra l’altro: “d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

  1. trascorsi cento anni dalla nascita;
  2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
  3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, indirizzo all’estero;
  4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea nonchè le consultazioni referendarie locali.

Riassumendo i comportamenti rilevanti riguardano i seguenti ambiti:

  • DECORRENZA DI 100 ANNI DALLA NASCITA
  • CENSIMENTO (dal 2018 il censimento non è più decennale, ma annuale tuttavia non è universale ma su una quota selezionata di popolazione residente)
  • INDIRIZZO INESISTENTE IN ITALIA E ALL’ESTERO
  • MANCATO RECAPITO DELLA CARTOLINA AVVISO PER VOTAZIONI NAZIONALI (ESCLUSO IL REFERENDUM E LE VOTAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO)

L’ufficio dell’anagrafe non dispone della polizia municipale per svolgere controlli all’estero  pertanto l’art. 5 della legge 470 del 1988 prevede che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali (cioè dello Stato straniero), per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

La cancellazione per presunta irreperibilità viene disposta dall’ufficio dell’anagrafe del Comune italiano il quale ne dà comunicazione al Ministero dell’interno il quale, a sua volta, entro 60 gg., ne dà comunicazione al competente ufficio consolare.

 

Brno, 1 giugno 2019