Residenza fittizia: quali sono le conseguenze legali?

Residenza fittizia: quali sono le conseguenze legali?

Per residenza si intende, come recita l’art. 43 c.c., il luogo in cui una persona ha la sua dimora abituale. Individuare la residenza permette di rintracciare legalmente un cittadino e questo rileva a vari fini (es. notifica di atti giudiziari, scelta del medico di base, iscrizione alle liste elettorali, determinazione del giudice competente, ecc.). Non a caso, quando un soggetto intende cambiare la residenza, ha l’obbligo di comunicarlo al nuovo Comune di destinazione entro 20 giorni dal trasferimento ed entro 48 ore la nuova residenza sarà a tutti gli effetti di legge quella valida.

Per residenza fittizia si intende, invece, quella fissata in un luogo del quale un soggetto abbia la disponibilità (es. mediante stipula di un contratto di locazione, per concessione di un amico o parente ecc.) ma nel quale non trascorre abitualmente la sua esistenza.

Dichiarare una falsa residenza può avere delle conseguenze.

In primo luogo ricordiamo che il Comune, in particolare l’Ufficiale dell’Anagrafe, può disporre mediante la polizia municipale dei controlli al fine di verificare che quanto dichiarato dal cittadino corrisponda al vero, ovverosia che il cittadino abbia la dimora abituale nel luogo indicato.

Qualora, nel corso degli accertamenti, emergano delle discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente Autorità di pubblica sicurezza.

Una prima conseguenza è penale: dichiarare una residenza fittizia integra il reato di falso in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p., punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni, dal momento che la dichiarazione del cittadino viene trasfusa dall’ufficiale che la riceve in un atto pubblico. Tutto questo, naturalmente, non pregiudica la cancellazione del soggetto dall’anagrafe della popolazione residente (art. 11 D.P.R. 223/88)  “per irreperibilità accertata (…) quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

Una seconda conseguenza  è la revoca di eventuali benefici fiscali o di altra natura (es. assistenziali) ottenuti proprio grazie al fatto di avere dichiarato di avere la residenza in un determinato luogo.Una volta cancellata la residenza per irreperibilità, il soggetto, se non provvede a eleggere una nuova residenza, verrà considerato irreperibile e, pertanto, regole particolari si applicano per considerare come ricevuta/perfezionata, per esempio, la notica di atti giudiziari.

Brno, 1 giugno 2019