13 Giu Residenza normale e circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero: il Ministero degli Interni fa marcia indietro
Informiamo che il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4 giungo 2019, ha pubblicato dei chiarimenti operativi che modificano quanto era stato affermato nella circolare prot. 300/A/245/19/149/2019/06 del 10 gennaio 2019 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.
Il problema riguarda i soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell’UE che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che sempre in Italia conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all’estero. Essi, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquistare la c.d. residenza normale secondo la direttiva 2006/126/CE.
Diversamente da quanto affermato nella circolare del gennaio 2019, il Ministero ha cambiato posizione ed afferma ora che, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 93 c.d.s. (divieto per chi è residente in Italia di condurre un veicolo immatricolato all’estero), non si considera la residenza NORMALE ma solo quella ANAGRAFICA risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune.
Pertanto il titolare di una residenza normale può condurre in Italia il suo veicolo immatricolato all’estero salvo – specifica la circolare – non acquisti in Italia la residenza anagrafica.
Come ricordato nel nostro sito internet, nel mese di maggio 2019 un Giudice di pace aveva disapplicato la circolare ministeriale laddove equiparava la residenza anagrafica a quella normale ai fini del divieto di cui all’art. 93 c.d.s.
Il problema risolto dal Ministero riguarda soprattutto stranieri transfrontalieri che lavorano nelle regioni di confine italiane (es. Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige).
Brno, 12.6.2019