Omessa compilazione del quadro RW: non può essere regolarizzata mediante la procedura „irregolarità formali“

Omessa compilazione del quadro RW: non può essere regolarizzata mediante la procedura „irregolarità formali“

Un contribuente italiano ha rappresentato alla Agenzia delle entrate, mediante interpello, un dubbio in materia di omessa compilazione del quadro RW che, come noto, è un particolare modulo relativo alla dichiarazione dei redditi (Modello Unico). In esso vanno indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenute dal contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione.
Va inoltre indicato l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno di importo complessivamente superiore a euro 10.000.

Ebbene, era successo che il contribuente aveva omesso la compilazione del quadro RW del modello Unico 2007, relativo al periodo d’imposta 2006, pertanto nell’interpello illustrava la volontà di volersi avvalere della procedura “Irregolarità formali” prevista dall’articolo 9 del Decreto legge n. 119/2018, per regolarizzare la sua posizione. Il contribuente giustificava questa sua posizione affermando che, sebbene consapevole come tale procedura non potesse essere perseguita per attività finanziarie e patrimoniali costituite fuori dal territorio italiano, tuttavia sottolineava che l’errore, rappresentato dalla mancata indicazione della quota di partecipazione detenuta in una società lussemburghese, aveva natura meramente formale e, come tale, non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs n. 472/1997.

L’agenzia con interpello 326 del 31.7.2019 ha risposto che l’omessa compilazione del quadro Rw non può essere definita tramite la procedura sulle “irregolarità formali”. Sia le disposizioni sulla definizione agevolata (Dl 119/2018) sia i successivi documenti di prassi, infatti, evidenziano, senza alcun dubbio, che tale procedura vale per le inosservanze di adempimenti di natura formale che non incidono sulla base imponibile e non può essere applicata all’emersione di attività finanziarie detenute all’estero o alle violazioni sugli obblighi del monitoraggio fiscale.

 

Brno, 1 agosto 2019