DOMANDE E RISPOSTE IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA

DOMANDE E RISPOSTE IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA

1.

Come si deve comportare il debitore al quale viene notificato un avviso di avvio dell’esecuzione forzata (vyrozumění o zahájení exekuce) qualora la ritenga infondata.

Il debitore ha la facoltà di presentare un’istanza d’interruzione dell’esecuzione forzata (in ceco: návrh na zastavení exekuce); il termine temporale per la sua presentazione è di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso in questione. Tale istanza va depositata presso l’ufficiale giudiziario che ha provveduto ad inviare l’avviso al debitore. L’ufficiale giudiziario potrà accogliere oppure rigettare l’istanza e quindi, in questo caso, proseguire la pratica esecutiva. Indubbiamente è consultabile presso lo studio dell’ufficiale giudiziario il titolo esecutivo che ha dato origine alla procedura, verificando, per esempio, in primo luogo se tale atto in passato è stato notificato al debitore.

2.

Come si deve comportare il debitore qualora, poco prima dell’avvio della procedura esecutiva, es. prima del deposito dell’istanza da parte del creditore di inizio della procedura esecutiva, il credito, per il quale si procede, sia stato totalmente o parzialmente pagato.

Se il credito, prima dell’avvio della procedura esecutiva, è stato già pagato per intero, è necessario presentare un’istanza di interruzione dell’esecuzione forzata (návrh na zastavení exekuce) nonché un’istanza di rinvio dell’esecuzione forzata (návrh na odklad exekuce). Se invece viene eccepito dal debitore il fatto che il credito è stato parzialmente pagato, potrà essere presentata un’istanza di interruzione parziale dell’esecuzione forzata (návrh na častecné zastavení exekuce) documentando, in ogni caso, l’avvenuto pagamento.

3.

Se e in che modo situazioni temporanee di difficoltà economica e finanziaria possano esonerare il debitore dal pagamento o, comunque, influenzare la procedura esecutiva.

In questa circostanza è necessario ad opera del debitore presentare un’istanza di rinvio dell’esecuzione forzata (návrh na odklad exekuce) che trova il suo fondamento nel fatto che il debitore si trovi, senza colpa e temporaneamente, in una situazione di difficoltà tale per cui l’immediata realizzazione dell’esecuzione forzata potrebbe avere conseguenze particolarmente avverse per lui, debitore, o i suoi familiari (§ 266 codice di procedura civile). Il debitore deve dimostrare mediante prove quanto afferma nella sua istanza. Al termine del rinvio, se accordato dall’ufficiale giudiziario, l’esecuzione ricomincerà.

4.

Nel caso in cui venga presentata un’istanza di interruzione dell’esecuzione forzata (návrh na zastavení exekuce), l’ufficio giudiziario può continuare a svolgere l’esecuzione fino a quando l’istanza non è decisa ?

La risposta è affermativa tuttavia nel caso in cui il debitore presenta un’istanza di rinvio dell’esecuzione forzata (návrh na odklad exekuce) e versa una cauzione all’ufficiale giudiziario, quest’ultimo deve necessariamente rinviare l’esecuzione fino al momento in cui non verrà decisa l’istanza di interruzione dell’esecuzione forzata (návrh na zastavení exekuce).

5.

Cosa succede se dal verbale di pignoramento si deduce che l’ufficiale giudiziario, per sbaglio, ha disposto il pignoramento di un bene non del debitore bensì di un terzo ? Quali strumenti ha a disposizione il terzo per tutelarsi ?

Il terzo deve presentare un’istanza di cancellazione del bene dal fascicolo del pignoramento (návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu) entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui hai preso conoscenza del fatto, dovendo comunque dimostrare la sua proprietà del bene. L’ufficiale giudiziario decide in merito all’istanza entro 15 giorni.  In caso di rigetto, è possibile impugnare tale decisione avanti al giudice dell’esecuzione (exekuční soud) mediante la presentazione di una domanda ai sensi del § 267 c.p.c. Fino a quando il giudice non decide il caso, l’ufficiale giudiziario non può vendere il bene contesto.

6.

Se il creditore, munito di titolo esecutivo, sa che il suo debitore è già destinatario di una procedura esecutiva, è possibile per il creditore insinuare il suo credito in tale procedura esecutiva già avviata?

Sì, è possibile mediante richiesta all’ufficiale giudiziario di insinuazione ai sensi del § 336f c.p.c. del proprio credito nella procedura esecutiva.

7.

Il debitore, che abbia ricevuto un ordine di esecuzione (exekuční příkaz) mediante la vendita di beni immobili, qualora sia proprietario di una casa di famiglia del valore di 2 milioni, oggetto della procedura esecutiva, a fronte di un debito di 60 mila CZK., può opporsi a tale procedura?

Nelle procedure di esecuzione forzata, i beni possono essere oggetto di pignoramento fino al limite massimo necessario per garantire il soddisfacimento del credito. Tuttavia, l’ufficiale giudiziario, quando inizia la procedura, non sa, per esempio, la somma di denaro che è depositata sul conto corrente bloccato e quindi non sa se questo blocco permette di assicurare in modo sufficiente il pagamento dell’importo dovuto, oltre a non conoscere, si pensi al caso del pignoramento di un bene  immobile, il valore di tale bene (sul punto l’estratto del catasto non è di aiuto). Pertanto, il debitore dovrebbe comunicare all’ufficiale giudiziario il bene il cui valore risulta chiaramente e senza dubbio idoneo a coprire l’importo da recuperare.

La giurisprudenza della Corte suprema della Repubblica ceca si è espressa con riguardo all’esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili sostenendo che, nel caso in cui non esista una modalità alternativa di esecuzione che assicuri il credito  (es. il pignoramento di un bene mobile di valore inferiore al bene immobile),è giustificato l’impiego della modalità esecutiva che vada a colpire un bene anche se il suo valore superi notevolmente l’importo del credito oggetto di recupero da parte del creditore. Pertanto, se il debitore si oppone all’esecuzione invocando la sproporzione tra l’importo del credito e il prezzo del bene immobile interessato, spetta al debitore provare che altri beni possono, se pignorati, garantire il creditore. Infine resta inteso che, naturalmente, il debitore può, in qualsiasi momento, pagare il credito unitamente alle spese di pignoramento, evitando così la vendita della sua proprietà immobiliare.

8.

Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario abbia già recuperato (incassato) tutto o in parte il credito ma non abbia ancora trasferito al creditore tale importo, cosa può fare il creditore ?

In primo luogo, è necessario attendere il decorso del termine di 30 giorni concesso al debitore dal momento del ricevimento  dell’avviso di esecuzione in quanto, solo dopo tale scadenza, l’ufficiale giudiziario è tenuto a pagare il creditore e questo entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento in contanti (ma, in caso di pagamento parziale, l’importo deve superare i 1.000 CZK, a meno che il creditore e l’ufficiale giudiziario  non abbia concordato diversamente).

9.

L’ufficiale giudiziario può entrare nell’appartamento del debitore in sua assenza, procedere al pignoramento di beni immobili e successivamente sostituire la serratura dalla porta principale. 

Sì, questa procedura è corretta. L’ufficiale giudiziario può organizzare l’accesso all’appartamento del debitore, al suo luogo di lavoro o ad altro luogo oppure può aprire armadi chiusi anche in assenza del debitore. Il cambio della serratura assicura che il luogo oggetto del pignoramento rimanga chiuso a chiave.

10.

E’ possibile che l’ufficiale giudiziario suoni inaspettatamente a casa del debitore, proceda al pignoramento di beni mobili previa consegna dell’ordine  di esecuzione e tutto questo senza che il debitore ne venga informato in anticipo?

La procedura è corretta dal momento che, in caso di esecuzione mediante vendita di beni mobili, l’ordine di esecuzione viene consegnato al debitore solo durante la realizzazione dell’esecuzione forzata. Se il debitore non fosse presente al momento del pignoramento, la notifica dell’ordine di esecuzione verrà fatta successivamente (ad es. per posta).

11.

Risulta possibile vendere un immobile oggetto di esecuzione forzata ad opera del debitore affinchè con il ricavato possa essere soddisfatta la pretesa del creditore ?

In linea di principio, il debitore non deve disporre dei propri beni (vendita, donazione, ecc.) durante la procedura di esecuzione tuttavia, alla presenza di determinati condizioni, il debitore può occuparsi attivamente di ottenere una monetizzazione dai suoi beni (questa è la cosiddetta vendita a mano libera).

Le condizioni sono le seguenti: A) l’ufficiale giudiziario, i creditori che sono nella procedura esecutiva concedono il consenso scritto alla monetizzazione dei singoli beni del patrimonio del debitore, B) tali beni non sono interessati da ulteriori procedure esecutive, C) la vendita sarà effettuata almeno per il normale prezzo accertato sulla base di una perizia giurata, D) il prezzo di acquisto sarà pagato al momento della firma del contratto nelle mani dell’ufficiale giudiziario.

Brno, 1.10.2019