24 Ott SPECIALE – LE IMPOSTE PATRIMONIALI ESTERE (IVIE, IVAFE)
Le imposte patrimoniali estere, da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, sono di due tipi:
- IVIE: imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche
- IVAFE: imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero da persone fisiche
IVIE
Si tratta di imposta istituita con il decreto legge n. 201 del 2011 per cui a partire dall’anno di imposta 2013, e quindi da Unico 2014, le persone fisiche residenti in Italia sono tenute a indicare tale imposta all’interno del quadro RW. L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 5.6.2012.
Sono tenuti a versare tale imposta le persone fisiche residenti in Italia che siano:
• Proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro auto- nomo. |
• Titolari di diritto reale di usufrutto (non il titolare di nuda proprietà) , uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi . |
• Concessionari nel caso di concessione di aree demaniali. |
• Locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. |
L’IVIE è dovuta anche per gli immobili detenuti dai soggetti elencati tramite società fiduciarie nonché per gli immobili intestati a entità giuridiche (società, fondazioni, trust ecc.) che agiscono quali persone interposte, qualora l’effettiva disponibilità degli stessi sia riconducibile a una persona fisica.
Base imponibile e aliquota
L’IVIE viene calcolata nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto, ovvero, in mancanza di tale informazione, dal valore di mercato individuabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Tale valore (0,76%) deve essere ragguagliato alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è detenuto l’immobile oggetto di calcolo. Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta da versare, si precisa che la stessa non è dovuta se di importo inferiore a 200 euro.
Per stabilire il valore degli immobili in caso di diritti reali diversi dalla proprietà, si deve, in prima battuta, assumere il valore del contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di tale diritto, oppure, nel caso in cui non sia possibile ottenere tale dato, assumere il valore con riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato. Nel caso invece di immobile costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
Infine, nel caso di immobile acquisito per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità. In mancanza, si dovrà assumere il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. In assenza di suddetta documentazione, si assumerà il valore di mercato.
L’art. 8, comma 16 del DL n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, ha introdotto una particolarità per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea. In tali casi, il valore da utilizzare ai fini del calcolo dell’IVIE è quello catastale determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento d’imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di tale valore, si farà riferimento alle regole sopra esposte, ovvero al costo relativo all’atto di acquisto o, in mancanza, al valore di mercato determinato nel luogo in cui è situato l’immobile.
I contribuenti che versano l’IVIE hanno possibilità di detrarre dall’imposta che sono tenuti a versare, e fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari alle eventuali imposte patrimoniali versate all’estero nell’anno di riferimento. In tal modo si attenuano fenomeni di doppia imposizione. Si precisa che il credito di imposta non può, in ogni caso, essere superiore all’imposta dovuta in Itali
Per quanto riguarda gli immobili esteri non locati e soggetti a IVIE è previsto che, qualora lo Stato estero preveda la tassazione dell’immobile in base a criteri di tipo catastale o similari, tale reddito non concorrerà alla formazione del reddito imponibile in Italia se tale immobile risulta soggetto all’IVIE.
Versamento
All’IVIE si applicano le disposizioni previste per l’Irpef, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento delle imposte in acconto e a saldo. Come anticipato, il conteggio viene fatto nel quadro RW.
IVAFE
Si tratta di imposta istituita con il decreto legge n. 201 del 2011 (art. 18 commi 18 e ss) per cui a partire dall’anno di imposta 2013, e quindi da Unico 2014, le persone fisiche sono tenute a indicare tale imposta all’interno del quadro RW.
IVAFE significa “imposta patrimoniale sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero” I soggetti passivi dell’IVAFE sono le persone fisiche residenti che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o altro diritto reale, a prescindere dalla modalità di acquisizione,
Il provvedimento n. 28/E del 2012 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che l’IVAFE è dovuta anche per le attività finanziarie detenute all’estero per il tramite di società fiduciarie o per le attività, formalmente intestate a entità giuridiche (società, fonda- zioni, trust ecc.), che agiscono quali persone interposte, qualora l’effettiva disponibilità delle stesse sia riconducibile a una persona fisica.
Riguardo all’IVAFE, imposta da applicare sui prodotti finanziari, con- ti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, la c.d. Legge europea 2013-bis ha introdotto la nozione di “prodotto finanziario” dal 2014. Prima del 2014, invece, scontavano tale imposta “le attività estere di natura finanziaria”, ovvero, tutte le attività da cui derivavano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Per esempio: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti.
Base imponibile e aliquota
L’IVAFE è dovuta sul valore dei prodotti finanziari con un’aliquota dello 0,2%. Si precisa che l’aliquota per l’anno 2013 era pari allo 0,15% mentre quella del 2012 era pari allo 0,1%
La base imponibile dell’IVAFE è costituita dal valore di mercato rilevato al termine dell’anno solare o alla data di cessione delle stesse, nel caso siano cedute durante l’anno.
I contribuenti che versano l’IVAFE hanno possibilità di detrarre dall’imposta che essi sono tenuti a versare, e fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari alle eventuali imposte patrimoniali versate all’estero nell’anno di riferimento.
Si precisa che il credito di imposta non può, in ogni caso, essere superiore all’imposta dovuta in Italia Si precisa infine che non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario, è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui tali imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
L’IVAFE è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed è rapportata ai giorni di detenzione. Quando le attività non sono più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato dei pro- dotti finanziari rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per quanto riguarda i conti correnti e i depositi di risparmio, l’IVAFE è dovuta in misura fissa annua pari a euro 34,20 per ciascun conto corrente e libretto di risparmio detenuto all’estero. Anche in tale caso l’imposta sarà calcolata proporzionalmente ai giorni e quota di possesso. Tale imposta in misura fissa non è dovuta se la somma totale delle giacenze medie durante l’anno dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti è inferiore a 5.000 euro.
Ai contribuenti viene riconosciuta la possibilità di detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari alle eventuali patrimoniali versate all’estero nell’anno di riferimento. In questo senso, la CM n. 28/E del 2012 specifica che, qualora nel Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni relativa anche alle imposte di natura patrimoniale e che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, il soggetto passivo potrà chiedere il rimborso alle Autorità Fiscali del Paese nel quale sono state versate tali imposte.
Versamento
All’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’Irpef, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento delle imposte in acconto e a saldo. Come anticipato, il conteggio viene fatto nel quadro RW.