È legge la riforma dei reati tributari. Apportate modifiche al decreto legge 124/2019 in sede di conversione in legge.

È legge la riforma dei reati tributari. Apportate modifiche al decreto legge 124/2019 in sede di conversione in legge.

In un precedente articolo (novembre 2019) vi abbiamo segnalato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale italiana del decreto legge n. 124/2019.

L’art. 39 di detto decreto riformava soprattutto la disciplina dei reati tributari contenuta nel d. lgs. 74 del 2000 precisando (al comma 3) che le disposizioni di suddetto articolo 39 (ovverosia i commi 1 e 2) sarebbero entrate in vigore a partire “dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione”.

Ebbene, il decreto è stato convertito con la legge 17 dicembre 2019 n. 157 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 dicembre 2019 quindi le disposizioni sono in vigore da Natale.

In sede di conversione del decreto sono stato apportate delle modifiche, motivo per cui si rende necessario aggiornare il citato precedente articolo pubblicato in novembre 2019. In sede di conversione si è mitigato il rigore della disciplina contenuta nel decreto legge (vedi sotto nel dettaglio quali sono stati i cambiamenti).

 

Tabella 1

COME CAMBIA LA PENA DELLA RECLUSIONE

In sede di conversione del decreto legge è stata diminuita la pena massima del reato di dichiarazione infedele, passata dai 5 anni (indicati nel decreto legge) ai 4 anni e 6 mesi (indicati nella legge di conversione). Inoltre è stata diminuita la pena massima del reato di omessa dichiarazione che è pertanto passata di  6 anni (indicati nel decreto legge) ai  5 anni (indicati nel decreto legge).

Reati (D. lsg. 74/2000) Vecchia disciplina Nuova disciplina
Dichiarazione fraudolenta mediante uso

di fatture o di altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2)

da 1 anno e 6 mesi

a 6 anni

da 4 anni

a 8 anni

Dichiarazione fraudolenta mediante

altri artifizi (art. 3)

da 1 anno e 6 mesi

a 6 anni

da 3 anni

a 8 anni

Dichiarazione infedele (art. 4) da 1 anno

a 3 anni

da 2

a 4 anni e 6 mesi

Omessa dichiarazione (art. 5) da 1 anno e 6 mesi

a 4 anni

da 2

a 5 anni

Emissione di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti (art. 8)

da 1 anno e 6 mesi

a 6 anni

da 4 anni

a 8 anni

Occultamento o distruzione di documenti

contabili (art. 10)

da 1 anno e 6 mesi

a 6 anni

da 3 anni

a 7 anni

 

Tabella 2

COME CAMBIAMO LE SOGLIE DI PUNIBILITA’

Come noto alcuni reati tributari prevedono delle soglie di punibilità riferite all’imposta evasa nonché all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. L’imposta evasa è data dalla differenza tra quanto dovuto e quanto dichiarato.

Le soglie quantitative, che pure erano state abbassate per gli articoli 10 bis e 10 ter in sede di approvazione del decreto legge, con la legge di conversione sono state riportate ai livelli introdotti dalla riforma del 2015 (€ 150 mila per l’omesso versamento di ritenute certificate ed € 250 mila per l’omesso versamento dell’Iva).

 

Reati (D. lsg. 74/2000) Vecchia disciplina Nuova disciplina
Dichiarazione infedele (art. 4)

 

a)      l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposta, a  150.000 €;

b)      l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 3.000.000 €

a)l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposta, a  100.000 €;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2.000.000 €

Omesso versamento di ritenute certificate

(art. 10-bis)

ammontare superiore a 150.000  € In sede di conversione del decreto legge, si è tornati alla vecchia disciplina. Quindi nulla è cambiato.
Omesso versamento di I.V.A.

(art. 10-ter)

ammontare superiore a 250.000  € In sede di conversione del decreto legge, si è tornati alla vecchia disciplina. Quindi nulla è cambiato.

 

 

Tabella 3

COME CAMBIANO LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E LE CAUSE DI NON PUNIBILITA’

In sede di conversione del decreto legge, non si registrano modifiche se non, limitatamente al reato di dichiarazione infedele, quella della sostituzione dell’avverbio “separatamente” con l’avverbio “contestualmente”.

Reati (D. lsg. 74/2000) Vecchia disciplina Nuova disciplina
Dichiarazione fraudolenta mediante uso

di fatture o di altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2)

Se il totale degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 €:

 

da 1 anno e 6 mesi

a 6 anni

 

Dichiarazione infedele (art. 4) Causa di non punibilità per cui non danno luogo a fatti punibili le valutazione che singolarmente considerate differiscono per almeno del 10% da quelle corrette. Causa di non punibilità per cui non danno luogo a fatti punibili le valutazione che complessivamente considerate differiscono per almeno del 10% da quelle corrette.
Emissione di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti (art. 8)

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, sia inferiore a 100.000 €:

 

da 1 anno e 6 mesi

a 6 anni

 

 

La conversione in legge del decreto ci permette di registrare alcune conseguenze sul piano processuale e sostanziale connesse all’innalzamento (comunque) della pena della reclusione.

L’innalzamento della pena a cinque anni per il delitto di cui all’art. 5 (omessa dichiarazione) consente l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (art. 280 comma 2 cpp). Non anche le intercettazioni, possibili ai sensi dell’art. 266 cpp solo per le violazioni punite con pena superiore nel massimo a cinque anni.

Particolarmente rilevanti gli effetti, sul piano sostanziale, per quanto attiene alla prescrizione. L’innalzamento del massimo della pena per le violazioni di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10 comporta una dilatazione dei termini di prescrizione dei reati. Per essi infatti il termine di prescrizione deve essere calcolato avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 157 cp e 17 comma 1 bis d.lgs 74/2000. Se la regola generale impone di guardare al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (con un termine non inferiore ai sei anni per i delitti), l’art. 17 comma 1 bis prevede per i reati di cui agli articoli compresi da 2 a 10 che i termini di prescrizione siano elevati di un terzo. Il calcolo è presto fatto: per i reati puniti fino a otto anni il termine di prescrizione sarà di 10 anni e 8 mesi, per i reati puniti sino a sette anni sarà di 9 anni e 4 mesi (fatto salvo, in entrambi i casi, l’aumento per l’interruzione). Nulla cambia, ovviamente, per le violazioni i cui limiti di pena, per quanto innalzati, restano comunque sotto la soglia dei sei anni di reclusione.

 

Tabella 4

LA NUOVA CONFISCA PER SPROPORZIONE

Il decreto legge introduce nel corpo del d.lgs. 74 del 2000 un nuovo articolo. Si tratta dell’art. 12 ter. Viene introdotta, in presenza di determinate condizioni (si veda sotto la tabella), per alcuni reati tributari presenti appunto nel d.lgs. 74 del 2000, la possibilità di applicare la c.d. confisca in casi particolari, disciplinata dall’art. 240 c.p., il quale prevede che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.  (C.D. CONFISCA ALLARGATA O PER SPROPORZIONE)

Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità come sopra, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona (C.D. CONFISCA PER EQUIVALENTE).

La legge di conversione ha ristretto l’ambito applicativo della norma, riferibile nella versione originaria del decreto legge ad un numero più ampio di reati (2,3,4,5,8, 10,10-quater,11), alle violazioni di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11, sempre che siano superate determinate soglie quantitative rispetto al volume dell’imposta evasa e dei suoi accessori (interessi e sanzioni).

 

Reati (D. lsg. 74/2000) Sequestro/confisca per sproporzione
Dichiarazione fraudolenta mediante uso

di fatture o di altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2)

Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 €.
Dichiarazione fraudolenta mediante

altri artifizi (art. 3)

Se l’imposta evasa è superiore a 100.000 €.

 

Emissione di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti (art. 8)

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 €.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, comma 1) Se l’ammontare di imposte, interessi e sanzione è oltre le 100.000 €.

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, IPOTESI AGGRAVATA (art. 11, comma 1, ultimo periodo) Se l’ammontare di imposte, interessi e sanzione è oltre le 100.000 €.

 

Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale (art. 11, comma 2) Se il totale degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi supera le 200.000 €.
Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale, IPOTESI AGGRAVATA (art. 11, comma 2, ultimo periodo) Se il totale degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi supera le 200.000 €.

 

 

Brno, 5.1.2020