Coronavirus e impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali: quali regole secondo il diritto ceco ?

Coronavirus e impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali: quali regole secondo il diritto ceco ?

L’epidemia del coronavirus SARS-CoV-2  sta spingendo molti Stati ad adottare delle misure restrittive che riguardano le persone (es. libertà di movimento, ecc.) e le attività imprenditoriali (es. chiusura temporanea di scuole, ristoranti, negozi che non offrono prodotti o servizi di prima necessità). Sia le prime sia le seconde possono rendere maggiormente difficoltoso/oneroso il corretto adempimento degli obblighi derivanti dai contratti, se non addirittura  renderlo impossibile.

Anche in Repubblica ceca da alcuni giorni si assiste ad un proliferare di provvedimenti legislativi (o di altra natura) diretti, da un lato, a porre limiti, come detto, alle libertà delle persone e delle imprese (a tutela della salute pubblica) e, dall’altro, diretti ad introdurre misure ad hoc di sostegno ai soggetti economici (es. imprese, professionisti, lavoratori).

Impossibile trattare in questa sede sia gli uni sia gli altri anche perché si tratta di provvedimenti in via di definizione proprio in questi giorni, se non in queste ore.

Allora pare utile affrontare qui il problema dell’impatto del coronavirus sulle obbligazioni derivanti dal contratto in termine più generali, cioè illustrando brevemente gli istituti presenti nel codice civile ceco che possono venire in soccorso per dirimere eventuali controversie.

Nello specifico, il problema che si pone può essere così sintetizzato: a causa dell’attuale pandemia di coronavirus, una delle parti contraenti non sarà in grado di adempiere correttamente ai propri obblighi e per questo motivo, tale parte contraente potrà legittimamente temere il rischio di una sua responsabilità per danni con conseguenti sanzioni contrattuali.

La legge conosce un primo istituto, costituito dal cambiamento sostanziale delle circostanze (artt. 1764-1765-1766 del codice civile), grazie al quale è possibile rinnovare i negoziati sul contratto originale a determinate condizioni. Vediamone la disciplina.

Si consideri in primo luogo che qualora, dopo la stipula del contratto, le circostanze cambino fino a tal punto che la prestazione diventa più difficile per una delle parti, questa circostanza non cambia nulla sul suo obbligo di adempiere al debito (art. 1764 c.c.).

Tuttavia questa regola non si applica nei casi previsti dagli artt. 1765 e 1766 c.c.

L’art. 1765 c.c. afferma che se le circostanze cambino a tal punto che la loro modifica costituisce una sproporzione particolarmente grave dei diritti e doveri delle parti, svantaggiando una di loro, o tale modifica costituisce un aumento sproporzionato dei costi per la prestazione e/o una riduzione sproporzionata del valore dell’oggetto della prestazione, la parte interessata è autorizzata a chiedere all’altra parte il rinnovo della trattativa sul contratto. Tuttavia deve provare che il cambiamento non poteva essere previsto razionalmente e che è avvenuto soltanto dopo la stipula del contratto e/o è diventato noto alla parte interessata soltanto dopo la stipula del contratto. L’applicazione di questo diritto non autorizza la parte interessata a rinviare la prestazione.  Tuttavia, va notato che il suddetto diritto (quello di chiedere un rinnovo delle trattative sul contratto)  è purtroppo escluso alla parte che abbia assunto il rischio di un cambiamento delle circostanze. È pertanto sempre necessario esaminare attentamente il contenuto dei contratti già conclusi e, se necessario, essere cauti quando si concluderanno nuovi contratti poiché nessuno è in grado di anticipare l‘ulteriore  sviluppo della situazione attuale.   Se le parti contraenti non concordano sulla modifica del contratto originale, è possibile rivolgersi al tribunale  per una modifica o annullamento del contratto.  Il tribunale respinge la domanda per la modifica dell’obbligazione qualora la parte interessata non abbia esercitato il diritto al rinnovo della trattativa sul contratto in un periodo di tempo congruo da quando si è verificato il cambiamento delle circostanze. Il codice civile, si badi, precisa che il periodo di tempo congruo corrisponde a due mesi.

Un altro aspetto da valutare è quello del risarcimento dei danni. In circostanze normali, il fornitore è tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti dal ritardo nella consegna di beni o nella fornitura dei serviziTuttavia, se il rischio è presente, come nel caso di una epidemia  in corso, tale rischio potrebbe essere considerata una causa di forza maggiore e una ragione di liberazione dall’obbligo  del risarcimento dei danni a determinate condizioni. Infatti l’art. 2913 del codice civile ceco stabilisce che non sussiste l’obbligo di risarcire il danno se chi ha procurato il danno prova che il suo adempimento dell’obbligo derivante dal contratto sia stato impedito temporaneamente o permanentemente da un ostacolo straordinario, imprevedibile ed insuperabile generatosi a prescindere dalla sua volontà. Tuttavia si presti attenzione al fatto che se l’ostacolo generatosi al momento in cui il danneggiante era già in ritardo con l’adempimento dell’obbligo concordato, l’ostacolo sopravvenuto non lo esonererà dal risarcimento danni.

Infine, per alcuni rapporti contrattuali, potrebbe essere appropriato, invece, fare riferimento alla  successiva impossibilità totale di adempiere di cui all’art. 2006 e seguenti del codice civile secondo cui se, dopo la costituzione dell’obbligazione, il debito non può essere più onorato, l’obbligazione si estingue per l’impossibilità di adempiere. L’adempimento non si considera impossibile qualora il debito possa essere adempiuto a condizioni rese difficili, a spese aumentate, con assistenza di un’altra persona o soltanto dopo un termine definito. L’impossibilità di adempiere deve essere provata dal debitore.  Si badi come  (vedi art. 2008 c.c.), qualora il debitore non comunichi immediatamente, o appena ha saputo o doveva sapere circa l’esistenza di una fatto che rende impossibile la prestazione, al creditore che il debito non può essere onorato, allora  deve risarcire al creditore danni arrecati per il motivo che il creditore non è stato avvertito tempestivamente sull’impossibilità di adempiere.

Ciò che è più importante, tuttavia, dipenderà sempre dalla stessa formulazione dei contratti già conclusi, motivo per cui sarà necessario valutare gli effetti sui singoli rapporti contrattuali caso per caso.

L‘attuale epidemia di coronavirus porterà con sé un gran numero di domande e aspetti problematici che riguarderanno non solo gli affari, ma anche i dipendenti, le locazioni, ecc.  I suoi impatti non sono e non saranno piccoli, motivo per cui è opportuno iniziare a risolvere i potenziali problemi con anticipo utilizzando tutti gli istituti previsti dalla legge.

 

Brno, 20.3.2020