OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NEI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI (DAC 6)

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NEI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI (DAC 6)

In connessione con il progetto dell’OCSE, in breve contrassegnato con la sigla BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), la direttiva DAC 6 (direttiva in materia di collaborazione nel settore fiscale, c.d. DAC 6 – Direttiva 2001/16/Eu relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) introduce un nuovo obbligo di  comunicazione con riguardo ai meccanismi transfrontalieri.

Tale obbligo di comunicazione, nell’ambito dell’Unione europea, riguarda gli «gli intermediari» ovverosia gli avvocati, i commercialisti, i revisori, ecc. Tuttavia, nel caso in cui l’intermediario sia tenuto ad un obbligo di segretezza, l’obbligo della comunicazione ricade direttamente sul contribuente. Gli Stati membri dell’UE sono obbligati a recepire la DAC 6 entro e non oltre la fine dell’anno 2019.

Nella Repubblica ceca la novella entrerà in vigore il 1.1.2020 ma sarà efficace a partire dal 1° luglio 2020. Dal 1° luglio 2020 pertanto inizia l’obbligo di comunicazione che avrà efficacia anche retroattiva a partire dal periodo in cui la direttiva DAC 6 (cioè la direttiva 2011/16/EU) è stata efficace, ovverosia  dal 25 giugno 2018.

Il mancato adempimento di tale obbligo di comunicazione sarà sanzionato con una multa fino ad un importo di 500.000 CZK.

I meccanismi transfrontalieri che possono essere oggetto di comunicazione, possono essere suddivisi in due gruppi a seconda del c.d. test del beneficio principale. Il test del beneficio principale viene soddisfatto se è possibile ragionevolmente aspettarsi che da un determinato meccanismo transfrontaliero deriverà l’ottenimento di un vantaggio fiscale.

  1. Al primo gruppo di meccanismi transfrontalieri comportanti un obbligo di comunicazione, che soddisfano il test del beneficio principale, appartengono quei meccanismi che presentano una delle seguenti caratteristiche:

1.1 condizione di riservatezza relativamente al vantaggio fiscale,
1.2 compenso derivante dal vantaggio fiscale
1.3 documentazione o struttura standardizzate,
1.4 falso (artificiale) acquisto di una società in perdita,
1.5 modifica della natura del reddito che conduce ad una riduzione della tassazione
1.6 transazioni circolari
1.7 pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese collegate quando:

    1. il beneficiario del pagamento è residente in uno Stato che non impone alcuna imposta sulle persone giuridiche o impone un’aliquota fiscale pari a zero o quasi zero,
    2. il beneficiario del pagamento beneficia di un’esenzione fiscale completa,
    3. il beneficiario del pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale.

 

  1. Al secondo gruppo di meccanismi transfrontalieri comportanti un obbligo di comunicazione, appartengono quei meccanismi che non soddisfano il test del beneficio principale e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

2.1 pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese collegate quando:

    1. il beneficiario del pagamento non è residente in alcun Stato,
    2. il beneficiario del pagamento è residente in un Paese terzo che risulta inserito nella lista dei Paesi terzi che non offrono collaborazione,

2.2 deprezzamento delle attività in più giurisdizioni,
2.3 esenzione dalla doppia imposizione in più giurisdizioni,
2.4 trasferimento di attività con una differenza significativa nella valutazione della controprestazione/corrispettivo dal punto di vista delle diverse giurisdizioni,
2.5 meccanismo che può comportare una violazione degli obblighi di segnalazione relativi allo scambio di informazioni sui conti finanziari,
2.6 meccanismo che implica una catena non trasparente in termini di proprietà legale o effettiva,
2.7 meccanismo che utilizza regole unilaterali di approdo sicuro nell’ambito dei prezzi di trasferimento,
2.8 meccanismo che comporta il trasferimento di attività immateriali di difficile valutazione tra entità collegate,
2.9 meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni, rischi o attività nel caso in cui, presso il cedente, l’EBIT (Risultato ante oneri finanziari) è inferiore del 50% all’EBIT previsto nei 3 anni successivi al trasferimento qualora il trasferimento non si facesse.

L’intermediario può essere esonerato dall’obbligo di comunicazione se dimostra che un altro intermediario ha assolto l’obbligo di comunicazione con riguardo al meccanismo. Nel caso in cui l’obbligo di comunicazione sia ostacolato dall’assolvimento dell’obbligo della segretezza professionale, l’intermediario è obbligato ad informare circa l’obbligo di comunicazione del meccanismo altri intermediari.

Nel caso in cui non ce ne sono altri, l’obbligo deve essere assolto dallo stesso contribuente.

 

Brno, 20.5.2020