24 Giu Dac 6 e scambio di informazioni: a causa del COVID-19, posticipati i termini per l’invio dei dati
In maggio vi avevamo notiziato circa l’introduzione di un nuovo obbligo di comunicazione con riguardo ai meccanismi transfrontalieri a causa dell’implementazione della direttiva DAC 6 (direttiva in materia di collaborazione nel settore fiscale, c.d. DAC 6 – Direttiva 2001/16/Eu relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale)
Tale obbligo di comunicazione, nell’ambito dell’Unione europea, riguarda gli «gli intermediari» ovverosia gli avvocati, i commercialisti, i revisori, ecc.
Avevamo avvertito che nella Repubblica ceca l’attuazione delle direttiva sarebbe entrerà in vigore il 1.1.2020 ma sarebbe stata efficace a partire dal 1° luglio 2020. Dal 1° luglio 2020 pertanto sarebbe iniziato l’obbligo di comunicazione. Tra l’altro un obbligo avente efficacia anche retroattiva a partire dal periodo in cui la direttiva DAC 6 (cioè la direttiva 2011/16/EU) è stata efficace, ovverosia dal 25 giugno 2018.
Ebbene, nel corso della seduta del 19 giugno 2020, il Parlamento europeo ha approvato una modifica la Direttiva 2011/16/Ue che rinvia i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19.
Le novità possono essere così riassunte:
- gli intermediari e i contribuenti comunicheranno le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, entro il 30 novembre 2020;
- il primo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri avverrà entro il 31 gennaio 2021
Inoltre, se durante il periodo del rinvio gli Stati membri dovessero adottare nuove misure di confinamento per rischi legati alla salute pubblica, la Commissione europea potrà prorogare ulteriormente i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni per un massimo di tre mesi.
Brno, 23.6.2020