24 Giu Scambi intracomunitari: una circolare dell’Agenzia delle entrate fa il punto circa la «prova» dell’avvenuto trasporto dei beni
L’ agenzia delle entrate con la circolare12/E/2020 è, per la prima volta, intervenuta per chiarire una novità legislativa entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2020. Il tema è quello della possibilità di applicare il regime di non imponibilità per una cessione intracomunitaria. In questo contesto, si ricorda, è intervenuto il Regolamento UE n. 1912 del 4 dicembre 2018, il quale, modificando il Regolamento UE n. 282/2011, ha introdotto introduce specifiche presunzioni circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.
In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:
- i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (ipotesi A);
- i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (ipotesi b).
Analizziamo l’ipotesi A: in questo caso per sostenere la non imponibilità applicata alla fattura che documenta lo scambio intracomunitario, il cedente, nel dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente, tra quelli qui sotto elencati:
- CMR riportante la firma del trasportatore;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il cedente potrà produrre uno solo dei documenti sopra evidenziati, unitamente ad uno qualsiasi dei seguenti documenti:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Analizziamo, ora, la ipotesi B nella quale il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto. Oltre ai documenti previsti nel caso precedente, la presunzione opera anche nella ulteriore produzione da parte dell’acquirente nei confronti del cedente, entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, di una dichiarazione scritta dalla quale deve risultare;
- data del rilascio
- nome e l’indirizzo dell’acquirente
- quantità e natura dei beni ceduti
- data e luogo del loro arrivo
- identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente
- numero di identificazione del mezzo (qualora si tratti di mezzi di trasporto).
Veniamo ora alla circolare.
In primo luogo si precisa che il mancato rispetto del termine dei 10 giorni non preclude la possibilità per il cedente di beneficiare della presunzione se si riscontri la presenza di tutte le altre condizioni previste dalla disposizione.
In secondo luogo le presunzioni disciplinate dal Regolamento UE possono essere riconosciute anche in relazione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2020 qualora il contribuente abbia documenti integralmente coincidenti con le indicazioni della norma richiamata.
In terzo luogo, la circolare afferma che presunzioni di cui stiamo parlando non operano nei casi in cui le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro direttamente a cura del cedente o del cessionario senza quindi l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore. Questo in quanto gli elementi di prova, oltre ad essere non contraddittori, devono provenire da due parti indipendenti tra loro (quindi né dal venditore né dall’acquirente). Ciò non si verifica, per esempio, tra soggetti facenti parte del medesimo soggetto giuridico (es. stabile organizzazione e casa madre).
Da ultimo la circolare afferma che le autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria quando emergono elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. Si pensi quando nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore oppure si dimostra che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false.
Brno, 23.6.2020