27 Lug Attuata in Italia la direttiva europea per la protezione degli interessi finanziari: giro di vite contro le frodi transnazionali in ambito europeo
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 75/2020, volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell’Unione (c.d. “direttiva PIF” – direttiva per la protezione interessi finanziari).
Ecco le principali novità:
- Intervenendo sul codice penale italiano, il provvedimento inasprisce le pene per una serie di reati (es. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazione a danno dello Stato) quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto supera i 100.00 euro, nonché estende l’area di punibilità di taluni reati (es. truffa) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi;
- Intervenendo sul d.lgs. 74/2000 in materia di reati tributari, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele) è prevista la punibilità anche a titolo tentativonell’ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all’interno dell’Unione Europea e finalizzati all’evasione dell’IVA per un valore non inferiore ai 10.000.000 di euro;
- Intervenendo sul d.lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti, amplia significativamente il catalogo dei reati presupposto, tra cui alcuni reati tributarinon compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva (v. supra, punto 2) a condizione che gli stessi siano «commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». Per l’ente si prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria fino a 300 quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a 400 quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione. Ricordiamo che il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, da determinarsi sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica che viene giudicata. La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l’importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l’illecito amministrativo