22 Set Potestà impositiva sugli emolumenti prodotti da residente in Italia ma incassati quando è diventato non residente: potestà dell’Italia o dello Stato di nuova residenza?
Il caso è quello di un lavoratore autonomo residente fiscalmente in Italia nell’anno “X” nel corso del quale ha emesso parcelle per l‘attività svolta. Tuttavia le stesse vengono incassate tardivamente nell’anno successivo quando il professionista è divenuto non residente (si è trasferito in Spagna).
L’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi per stabilire a chi spetti la potestà impositiva su detti redditi. La risposta è che, trattandosi di un reddito derivante dall’esercizio di un’attività indipendente svolta nell’anno “X” nel territorio italiano, la Repubblica Italiana conserva la potestà impositiva sugli emolumenti, sebbene percepiti nell’anno successivo. Si applicherebbe l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna (Convenzione il cui contenuto è molto simile a quello di altre Convenzioni con Paesi UE).
Fissata la competenza italiana, l’Agenzia conclude il suo ragionamento individuando il regime fiscale applicabile: esso è quello di cui all’art. 25, co. 2, D.P.R. 600/73 secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%.
In sostanza, una volta fissata la rilevanza italiana delle prestazioni erogate, questa proseguirebbe in modo indefinito fino al momento dell’incasso.
D’altronde l’art. 23 T.U.I.R. stabilisce che “ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: lettera d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato”.
La risposta non è, ad avviso di alcuni, totalmente convincente se si tiene conto proprio dell’art. 1.4. della Convenzione sulle doppie imposizioni, citata proprio dall’Agenzia, secondo cui i redditi che un residente di uno Stato contraente (Spagna, nel nostro caso) ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato (Spagna, nel nostro caso), a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente (Italia, nel nostro caso), di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.
I compensi, nel nostro caso, sono derivati da una attività italiana, ma non svolti da una base fissa di un non residente, a meno che non vogliamo intendere che l’attività italiana svolta nell’anno “X” costituisce comunque una base fissa, di un soggetto che è divenuto non residente nell’anno successivo.
Questa interpretazione non è certa e non risolve il problema pratico di valutare se il Paese estero aderisce alla medesima interpretazione.
Brno, 22.9.2020