03 Ott Società trasferisce la sede legale all’estero: non basta per evitare il pagamento dei debiti tributari.
Una società propone ricorso alla Commissione tributaria avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate presso il domicilio fiscale dell’ultimo legale rappresentante della società. In primo come in secondo grado il ricorso viene rigettato e il contribuente porta la questione dinanzi alla suprema Corte di cassazione ma senza successo.
Contro la decisione d’appello il contribuente propone come motivo di gravame, tra l’altro, la nullità dell’avviso di accertamento sul presupposto dell’estinzione della società al momento della notifica dell’atto, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese conseguente al trasferimento della sede legale all’estero. I giudici della Corte di Cassazione replicano che il trasferimento di una società all’estero non comporta il venir meno della personalità giuridica e la cessazione dell’attività d’impresa. Di conseguenza la cancellazione dal registro delle imprese, non essendo avvenuta a seguito di un procedimento di liquidazione o di altro evento che ne abbia implicato la cessazione dell’attività, “non determina alcun effetto estintivo sicchè nell’ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente.” In sostanza la continuità giuridica della società trasferita all’estero non cancella i debiti con l’Erario italiano.
Brno, 1 ottobre 2020