ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI CORRENTI BANCARI: DAL 1° DICEMBRE 2020 ENTRA IN VIGORE LA LEGGE ITALIANA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA

ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI CORRENTI BANCARI: DAL 1° DICEMBRE 2020 ENTRA IN VIGORE LA LEGGE ITALIANA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020 volto all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento n. 655/2014, istitutivo di una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Si tratta di una nuova procedura unitaria volta a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Questo strumento giuridico consente, in casi transnazionali, di procedere rapidamente al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione europea. Il Decreto appena pubblicato contiene disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al menzionato Regolamento.

Le nuove norme sanciscono, in primo luogo, che per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato. Rispetto, invece, all’acquisizione delle informazioni sui conti bancari, è individuato come competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Se, tuttavia, questi non abbia residenza, domicilio, dimora o sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.La ricerca delle informazioni, in ogni caso, viene disposta con modalità telematiche.

L’ordinanza si esegue secondo le norme previste dall’articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi e la trasmissione degli atti è effettuata dal creditore.

Contro l’ordinanza europea di sequestro è ammesso ricorso davanti al giudice che ha emesso il provvedimento (Procedimento di cui all’articolo 33 del Regolamento), mentre l’opposizione all’esecuzione dell’ordinanza è di competenza del tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede (procedimento di cui all’articolo 34 del regolamento).

Le nuove disposizioni del Decreto – che, si rammenta, è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 ottobre – entrano in vigore il 1° dicembre 2020.