02 Mar DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA CON VEICOLO TARGATO ESTERO: LA CORTE COSTITUZIONALE SARA’ CHIAMATA A PRONUNCIARSI
Vi abbiamo già informato con un articolo pubblicato il 1 novembre 2020 del fatto che il giudice di pace di Massa ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 93 del Codice della Strada, laddove vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Si informa che lo stesso giudice di pace, con ordinanza numero 2 del 7 ottobre 2020, ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell’articolo 93 comma 1bis e comma 1ter del codice della strada. La disciplina censurata è quella che, da un lato, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero e, dall’altro, stabilisce tre deroghe a tale divieto. Infatti è consentita la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero solamente nel caso in cui risultino intestati ad imprese estere prive di sedi in Italia e che da quest’ultime risultino concessi in leasing, locazione senza conducente o comodato d’uso a soggetti residenti in Italia. Il giudice di pace ritiene che queste regole del codice della strada violino diverse norme costituzionali. In primo luogo, è violato il principio di uguaglianza: le tre deroghe introdotte dall’articolo 93 del codice della strada finiscono per distinguere irragionevolmente tra veicoli europei immatricolati all’estero in proprietà di persone fisiche residenti all’estero e in proprietà di persone giuridiche con sede all’estero. In base alla normativa censurata dal giudice di pace, se un cittadino straniero non potrebbe concedere in comodato d’uso gratuito o locare la propria vettura ad un cittadino italiano, al contrario potrebbe farlo se titolare di un’impresa intestataria dell’automobile. In secondo luogo se non venisse dichiarato incostituzionale l’articolo 93 codice della strada si finirebbe per punire condotte perfettamente lecite e meritevoli di tutela giuridica. Si pensi, ad esempio, al residente estero che per qualsiasi ragione conceda la guida – spesso solo temporanea – del proprio mezzo ad un residente da piu’ di 60 giorni in Italia perchè è stanco o vittima di infortunio o, addirittura, perchè ha bevuto alcolici, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di legge o anche alle ipotesi di veicolo detenuto da un’autofficina per riparazioni o da un garage/parcheggio per il deposito, ove il detentore – residente in Italia da piu’ di 60 giorni – abbia la necessità di farlo circolare su strada, ad esempio per verificare malfunzionamenti o difetti o valutare l’efficacia delle riparazioni effettuate. Il giudice ritiene altresì che le sanzioni prescritte dalla norma censurata (sanzione amministrativa fino a euro 2.848 oltre al sequestro ed eventuale confisca del veicolo prevista per il caso di mancata immatricolazione in Italia) appaiono irragionevolmente spropositate, senon addirittura illegittime ed abusive. Da ultimo il giudice ritiene che non sussistevano i requisiti di necessità ed urgenza necessari per adottare un decreto legge: infatti le modifiche all’articolo 93 codice della strada sono state introdotte con un decreto legge (cosiddetto decreto sicurezza Sicurezza).