29 Mar PARTE 5 – Registro dei titolari effettivi: il procedimento in caso di irregolarità
Nel mese di febbraio 2020 è stata pubblicata la legge n. 37 del 2021 sulla registrazione dei titolari effettivi. Entrerà in vigore il 1º giugno 2021.
In attuazione di una direttiva UE, è operativo dal 2018 in Repubblica ceca un «Registro dei titolari effettivi», istituito presso il Ministero della giustizia.
La legge pone in capo alle persone giuridiche (società, fondazioni, fondi fiduciari, ecc) l’obbligo di comunicare in un apposito registro l’identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi, in caso di pluralità degli stessi) da individuarsi secondo dei criteri legali prestabiliti.
Può accadere che, dopo la avvenuta iscrizione del titolare effettivo nel relativo registro, si verifichi una situazione di irregolarità o, se vogliamo, di discrepanza («nesrovnalost») tra quanto dichiarato e la realtà effettiva. In altre parole si tratta di una situazione in cui i dati validi, o i dati cancellati dal registro dei beneficiari effettivi, non corrispondono, o non corrispondevano (nel caso di cancellazione), alla situazione effettiva. Oppure si tratta di una situazione nella quale i dati del titolare effettivo non sono proprio mai stati iscritti nel registro.
In questi casi la legge n. 37 del 2021 disciplina un vero e proprio procedimento chiamato řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majtelů (articoli 42 – 54) ovverosia soluzione delle irregolarità nel registro dei titolari effetti.
Il procedimento ha avvio quando un’autorità pubblica (es. polizia, ufficio delle entrate, ecc), nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene ragionevolmente che ci sia una discrepanza tra i dati inseriti nel registro e la situazione reale. In questo caso l’autorità pubblica notifica l’irregolarità al giudice competente – il Krajský soud –allegando i documenti a sostegno del proprio convincimento. Analogo obbligo di notifica ricade, rispetto ai propri clienti, su tutti i soggetti obbligati (es. intermediari finanziari, bancari, commercialisti, ecc.) secondo la legge in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il primo atto del giudice sarà l’emissione di un’ordinanza che verrà notificata alla società che ha operato l’iscrizione del titolare effettivo. Con tale atto la società è invitata a prendere posizione eliminando la discrepanza oppure confermando i dati inseriti nel registro. Contro l’ordinanza del giudice non è ammessa impugnazione.
Dopo la notifica di quanto sopra, il giudice, sempre mediante ordinanza, dà avvio formale al procedimento vero e proprio notificando tale decisione ai partecipanti. Essi sono la società ed, eventualmente, il soggetto che, ad avviso del giudice, non ha offerto la collaborazione richiesta dalla legge 37 del 2021 in favore della società quando questa si trovava obbligata ad assolvere l’obbligo di comunicare l’esatto titolare effettivo. Contro l’ordinanza di apertura del procedimento non è ammessa impugnazione.
Dopo l’apertura del procedimento il giudice inserirà nel registro dei titolari effettivi, con riguardo alla società interessata, una nota che, da un lato, dà notizia che è stato aperto un procedimento di irregolarità e che, dall’altro, descrive la natura della irregolarità riscontrata.
Il giudice decide sull’irregolarità, di regola, senza udienza tuttavia la dispone se la ritiene necessaria. Il giudice, nel decidere il caso, non è vincolato alle sole prove che gli vengono offerte dai partecipanti. Tuttavia le prove che confermano una realtà, differente da quella inserita dal registro, devono emergere dal contenuto del fascicolo processuale.
Il giudice deve indicare nella sentenza (art. 48) la data in cui si è verificata l’irregolarità e quali dati nel registro dei beneficiari effettivi non corrispondono o non corrispondevano alla situazione reale. Eventualmente deve indicare i dati corrispondenti alla condizione effettiva, se essi sono venuti alla luce nel corso del procedimento. Se la data effettiva dell’irregolarità può essere accertata solo con grande difficoltà, o se non può essere accertata del tutto, il giudice dichiara come giorno in cui si è verificata l’irregolarità il giorno in cui si è verificata per la prima volta, tenendo conto dei rilievi emersi nel procedimento.
Se è emerso nel procedimento, il giudice decide inoltre che il motivo dell’irregolarità è dovuto alla mancata fornitura della necessaria collaborazione alla società ad opera del beneficiario effettivo.
La sentenza comporta degli adempimenti successivi nel registro dei titolari effettivi.
Se l’irregolarità non viene confermata, il giudice, dopo che la decisione è diventata definitiva, annota l’esito del giudizio nel registro e cancella la nota di irregolarità iscritta nel momento dell’avvio del procedimento.
Se l’irregolarità, invece, viene confermata, il giudice, dopo che la decisione è diventata definitiva, annota la medesima nel registro, cancella i dati considerati irregolari e registra i dati corrispondenti alla situazione reale, se questi ultimi sono emersi nel corso del procedimento.
La sentenza che conferma l’irregolarità viene trasmessa all’organo amministrativo deputato ad irrogare le sanzioni affinchè adotti le proprie determinazioni.
L’avvio del procedimento può trarre origine dal fatto che la società non ha mai iscritto alcun dato nel registro. Il giudice invita la società a porvi rimedio concedendo un termine. Se la società non ottempererà, il giudice trasmette la pratica all’organo amministrativo competente ad irrogare la relativa sanzione. In questo caso non serve aprire un procedimento in quanto l’irregolarità è evidente.
Quali sono le conseguenze di un’irregolarità ?
Un primo riflesso riguarda la distribuzione degli utili.
Se il titolare effettivo di una società non è iscritto nel registro dei proprietari reali, questa società non può distribuire dividendi a lui e neppure alla persona giuridica o alla costruzione giuridica di cui lui è il titolare effettivo.
Tale società non può, inoltre, distribuire i dividendi ad una persona giuridica o costruzione giuridica che non abbia alcun titolare effettivo iscritto nel registro dei beneficiari effettivi.
Il diritto al dividendo, che non è stato versato per i motivi di cui sopra entro la fine del periodo contabile in cui la sua distribuzione è stata decisa, si estingue.
Un secondo riflesso riguarda l’esercizio dei diritti societari.
Se il titolare effettivo di una società non è iscritto nel registro dei beneficiari effettivi, non possono esercitare il diritto di voto in sede decisionale di tale società né lui né la persona giuridica o la persona che agisce per conto della costruzione giuridica di cui è anche il titolare effettivo.