27 Apr VEICOLI CON TARGA STRANIERA E LORO SUBNOLEGGIO IN ITALIA
Come informato con precedenti articoli, la normativa di cui all’art. 93 Codice della strada che pone il divieto di guida di veicoli con targa straniera a chi è residente da più di 60 giorni in Italia sarà giudicata sia dalla Corte costituzionale, per contrasto con la Costituzione italiana, sia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per contrasto con la normativa europea.
Nel frattempo la normativa rimane in vigore e non ha subito modifiche. Si dà notizia del fatto che il Giudice di pace di Rimini, con la sentenza 796 del 2019, ha affermato, nell’ambito del riformato art. 93 c.d.s., il noleggio da parte di società straniera ad una società italiana di veicoli con targa straniera – affinchè la società italiana, mediante subnoleggio, possa far circolare in Italia tali veicoli, consegnandoli a conducenti residenti in Italia da più di 60 gg. – è perfettamente legittimo. In tal caso non opererebbe il divieto di guida di veicoli con targa estera in capo a chi è residente da oltre 60 giorni in Italia.
Il caso si riferiva ad una società tedesca, senza sede secondaria o effettiva in Italia, che svolge attività di noleggio. Tale società aveva concesso in locazione auto targate Germania ad una società di noleggio italiana con autorizzazione a subnoleggiarle. La circolazione dei suddetti veicoli era stato oggetto di infrazione per violazione dell’art. 93 c.d.s.
Per il giudice di pace, il divieto non è applicabile al caso di cui sopra in quanto alla società tedesca può farsi applicazione del comma 1ter dell’art. 93 del codice della strada che prevede che il divieto non si applichi nell’ipotesi di veicolo concesso in locazione senza conducente da parte di una impresa costituita in un altro Stato membro dell’UE che non ha sede secondaria o effettiva, ad un soggetto residente in Italia. Ad avviso del giudice è importante che il veicolo venga sublocato con il permesso dell’intestatario straniero. Il giudice ha valorizzato a contrario quanto recita una circolare del ministero dell’interno del 10.1.2019 in cui si affermava che „non sembra, però, che il veicolo locato possa essere dato in sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell’intestatario straniero ovvero dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso contenuto nell’atto“.