06 Lug Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero condotti da persone residenti in Italia. Chiarimenti operativi in tema di nozione di „sede secondaria“ o „altra sede effettiva“ nonché „veicolo intestato ad impresa facente parte di un gruppo aziendale“.
Mediante la circolare n. 300/A/5305/21/111/44 del 31 maggio 2021, il Ministero degli Interni ha dato chiarimenti applicativi con particolare riferimento alle eccezioni al divieto di circolazione disciplinate dall’art. 93, comma 1-ter, del codice della strada. Il divieto, come noto, riguarda la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero ad opera di persone residenti in Italia.
Si fa riferimento alle seguenti ipotesi:
- impresa con “sede secondaria” o “altra sede effettiva”in Italia
- veicolo intestato ad impresa facente parte di un gruppo aziendale
Con riguardo ai concetti di sede secondaria o altra sede effettiva, e agli elementi sulla base dei quali, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato all’estero, condotto da un soggetto residente in Italia da oltre sessanta giorni, e concesso in leasing, noleggio senza conducente o comodato da parte di un‘impresa avente sede in un Paese UE o SEE, sono sorti dubbi su come possa accertarsi che tale impresa non abbia altresì una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia.
La sede secondaria – spiega la circolare – fa riferimento alla sede, diversa da quella principale, fissata in un luogo nel quale l’imprenditore ha inteso stabilire ufficialmente un altro centro di imputazione degli interessi della propria impresa. Per essere tale e affinché sia sempre riconoscibile e opponibile ai terzi, la sede secondaria necessita, al pari della sede principale, di registrazione.
Per quanto concerne il concetto di altra sede effettiva, ad avviso della circolare si fa riferimento al luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi amministrativi; in altre parole, la sede effettiva sarebbe la sede dove si accentrano i poteri di direzione e amministrazione e dove vengono effettivamente prese le decisioni operative dell’ente, a prescindere dal luogo ove sono situati i beni dell’impresa. L’esistenza di una sede effettiva, in sostanza, risulta connessa all’effettivo svolgimento di attività e non all’adempimento di formalità legate alla sua costituzione o stabilimento e, pertanto, prescinde dalla registrazione.
Per quanto concerne le modalità attraverso le quali verificare l’esistenza di sedi diverse da quella principale, la presenza di una sede secondaria sul territorio nazionale, essa può essere verificata consultando il Registro Imprese e la sezione REA dello stesso.
Più complesso l’accertamento dell’esistenza di una sede effettiva: in caso di dubbi, la circolare spiega che l’operatore potrà valutare l’opportunità di avviare un’attività d’indagine, eventualmente coinvolgendo la Guardia di Finanza, volta a provare l’effettivo esercizio di attività tipiche dell’impresa riconducibili a quelle proprie della sede principale
Connesso ai concetti di sede secondaria e altra sede effettiva è il problema relativo al caso in cui il veicolo sia intestato ad impresa avente sede in un Paese UE o SEE facente parte di un gruppo aziendale nel quale vi siano una o più imprese aventi sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia.
Il gruppo di imprese non trova una definizione giuridica ed organica nell’ordinamento nazionale; tuttavia, l’argomento è trattato dal codice civile, con l’espressione “direzione e coordinamento di società” nell’ambito del concetto di controllo societario.
Si è in presenza di un gruppo di imprese quando una società esercita un’attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società, attraverso un’influenza dominante sull’amministrazione e un collegamento tra gli organi direttivi al fine di garantire l’armonizzazione delle rispettive attività ed obiettivi.
Tali imprese, direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e amministrativo, devono, tuttavia, essere considerate giuridicamente distinte ed indipendenti l’una dall’altra sia sul piano organizzativo che patrimoniale.
Tali caratteristiche comportano che l’impresa estera intestataria del veicolo debba essere considerata del tutto autonoma e indipendente da quella che, seppur appartenente al medesimo gruppo, abbia sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia.
Di conseguenza, la circolazione del veicolo immatricolato all’estero e intestato all’impresa avente sede in uno Stato UE o SEE deve considerarsi legittima.
Brno, 1.7.2021