06 Lug L’iscrizione all’Aire e monitoraggio fiscale
La persona fisica iscritta all’Aire è considerata fiscalmente residente in Italia quando è verificato, sulla base di elementi presuntivi, che ha fissato o mantenuto nel Paese, per la maggior parte del periodo d’imposta, il proprio domicilio, riconoscibile ai terzi, inteso come il luogo di stabile gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali. Si tratta del principio di diritto espresso dalla sezione tributaria della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 11620 del 4 maggio 2021.
Il caso è quello di un italiano che dichiarava di essere residente in Spagna e di aver là trasferito il proprio centro degli affari e degli interessi, Nonostante il dato formale dell’iscrizione all’AIRE, il Fisco gli ha contestato la violazione delle regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero, per aver omesso la presentazione dell’apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente presenta ricorso e vince in primo e secondo grado in quanto i giudici hanno ritenuto provata la circostanza della residenza all’estero perché in Spagna, dove aveva una abitazione di proprietà, la famiglia del contribuente aveva stabilito il centro degli affari e degli interessi, molti anni addietro rispetto al periodo d’imposta oggetto di contestazione.
L’Agenzia delle entrate presenta ricorso in Cassazione avverso la decisione del giudice di appello e vince: il lavoro della Cassazione si è incentrato sulla corretta interpretazione della norma secondo cui, ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono (i) iscritte nell’anagrafe della popolazione residente in Italia o (ii) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.
In sostanza la Cassazione ha affrontato nuovamente il tema dei requisiti necessari per inquadrare la residenza fiscale della persona fisica in Italia, al di là del dato formale dell’iscrizione anagrafica.
Per i giudici “l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali” (cfr Cassazione n. 16634/2018).
Al di là delle risultanze anagrafiche è, pertanto, l’esame sulla veridicità e completezza di elementi di fatto a determinare la presenza nel territorio dello Stato del centro degli affari e degli interessi personali di un soggetto. A mero titolo esemplificativo possono assumere un significativo valore segnaletico il riscontro dell’effettiva presenza del soggetto in Italia, la disponibilità di autoveicoli, l’esistenza di cariche societarie ricoperte in entità societarie residenti, l’apertura e la tenuta di rapporti di natura finanziaria presso intermediari italiani, la titolarità di una partita Iva attiva nonché la stipula di atti soggetti a registrazione in Italia .
La valutazione congiunta di tutti questi elementi fattuali potrebbe ragionevolmente indurre a ritenere stabilito in Italia il domicilio della persona fisica, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica all’Aire. Assume ulteriore rilevanza, ai fini dell’individuazione del domicilio, il concetto di “riconoscibilità” dello stesso da parte dei terzi.
Il concetto della riconoscibilità va individuato dapprima rispetto al luogo di gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali e poi delle relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento (cfr Cassazione nn. 32992/2018, 45752/2017 e 6501/2015).
Sul punto, osserviamo che la prassi continua a ritenere preminenti, in caso di conflitto, i legami personali e familiari rispetto a quelli economici, tanto che la presenza della famiglia in Italia opera una attrazione della residenza fiscale anche del contribuente iscritto Aire che stabilmente soggiorna all’estero (cfr circolare ministeriale n. 304/E/1997).
Brno, 1.7.2021