Accesso dell’iscritto A.I.R.E. al Superbonus 110%

Accesso dell’iscritto A.I.R.E. al Superbonus 110%

Come a molti noto, il Superbonus 110% si sostanzia nella possibilità di apportare miglioramenti in campo di risparmio energetico e di adeguamento antisismico agli immobili, abitazioni indipendenti, condomini o luoghi produttivi che siano presenti sul territorio italiano.

Detto altrimenti si tratta di una detrazione fiscale superiore alla spesa effettuata su edifici già esistenti e con riguardo ad interventi di adeguamento antisismico, isolamento termico, sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale e posa di pannelli fotovoltaici ed impianti per l’alimentazione di auto elettriche.  A livello pratico significa che, a fronte di una spesa di € 10.000 sarà possibile recuperare la somma di € 11.000, a patto che vengano rispettati rigorosi margini di spesa e procedure di realizzazione delle opere.

L’Agenzia delle entrate ha specificato che anche gli italiani all’estero, qualificabili come contribuenti ai fini del fisco italiano, potranno godere del Superbonus 110 %, per edifici da ammodernare (e non anche le nuove costruzioni). Contribuente è anche chi possiede beni in Italia produttivi di reddito e tra questi vi sono anche, ad esempio, gli immobili di proprietà.

Recentemente sempre l’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito posto da un cittadino italiano residente all’estero che intendeva effettuare sulla sua abitazione che possiede in Italia, e della quale era unico proprietario, lavori ammessi alla detrazione del Superbonus 110%. Non avendo altri redditi da dichiarare in Italia, si domandava, visto che non poteva usufruire della detrazione, se avesse potuto chiedere l’agevolazione della cessione del credito.

La risposta è stata positiva. Premesso che anche il cittadino non residente, titolare di un reddito fondiario derivante dall’immobile in Italia del quale risulta proprietario, ha accesso al Superbonus, in mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, lui potrà optare per la fruizione dell’agevolazione in una delle modalità alternative previste dall’art. 21 del decreto legge n. 34/2020. In particolare, il contribuente potrà scegliere:

  • di cedere ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
  • di avere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto sconto in fattura)

 

Brno, 1 settembre 2021