10 Dic Per l’esclusione dal VIES sono sufficienti criticità e rischio, all’Amministrazione finanziaria non serve dimostrare un insoluto tributario.
La disciplina della revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie non richiede che, agli “altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio”, si accompagni necessariamente un credito tributario certo e definito (nel caso concreto, relativo a alle operazioni con società polacche non iscritte al Vies). Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 28560 del 18 ottobre 2021. Il caso nasce da una srl costretta ad impugnare il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate, in presenza di elementi di rischio relativi alla posizione fiscale e all’attività svolta dalla contribuente, disponeva la revoca dell’autorizzazione alla società a effettuare operazioni intracomunitarie e, dunque, la sua cancellazione dal sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva.
In primo grado il giudice tributaria dava torto al contribuente alla luce del possibile rischio di evasione per indebita sottrazione di imposta a danno dell’Erario, in relazione ai rapporti e alle operazioni intracomunitarie, per importi rilevanti intercorsi con due società polacche “inaffidabili” non iscritte al Vies.
In appello il contribuente otteneva la riforma della sentenza di I grado in quanto il generico riferimento al “rischio” non giustificava la revoca adottata dall’Amministrazione finanziaria, in quanto la motivazione di tale provvedimento non faceva riferimento alle operazioni commerciali con società polacche non iscritte al Vies (circostanza emersa soltanto nel giudizio e sulla quale “la decisione di primo grado è interamente e unicamente basata”) e che non erano stati dimostrati crediti tributari relativi alle stesse, non riscontrabili nella motivazione della sentenza impugnata.
Il caso finiva in Cassazione che dava ragione all’Amministrazione finanziaria. I giudici sono stati chiamati a a verificare se tra i presupposti di un provvedimento di revocadal VIES si deve annoverare anche la sussistenza di un credito tributario. Nella questione esaminata dalla Corte, la revoca ha trovato giustificazione in molteplici motivi e cioè nella presenza sia di elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l’inclusione nell’archivio Vies, sia di ruoli non pagati negli ultimi cinque anni per importi rilevanti, sia ancora di elementi di rischio relativi all’attività esercitata che, pur non essendo stati tutti esplicitati, costituivano sufficienti elementi, poi chiariti e precisati durante il contraddittorio processuale, per rendere edotto il destinatario della sua ragione ultima e assicurargli il diritto di difesa.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha statuito che “la disciplina della revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie non richiede che agli “altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio” si accompagni necessariamente un insoluto tributario”.
La Commissione regionale, quale giudice di II grado, ha errato anche nel ritenere che l’Amministrazione finanziaria dovesse dimostrare di essere titolare di un diritto di credito tributario certo e definito, relativo alle operazioni con le società polacche non iscritte al Vies.
Infatti, il tenore letterale del provvedimento riguarda “altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio”, da un lato evidenziando (con le parole “criticità” e “rischio”) un pregiudizio anche soltanto potenziale che non necessariamente si sia già concretizzato nella sottrazione all’imposizione Iva, dall’altro ponendo detti elementi in alternativa (come si evince dal termine “altri”) al già avvenuto “riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso”.
Brno, 10 dicembre 2021