Conduzione di veicoli con targa estera in Italia e I.V.A.

Conduzione di veicoli con targa estera in Italia e I.V.A.

Come noto il Parlamento italiano ha introdotto  l’art. 93-bis del Codice della strada stabilendo chem a bordo dei veicoli condotti in Italia da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. denominato  RE.VE (Registro dei veicoli esteri).

La norma si applica a tutti quei contratti – per esempio: leasing, noleggio, comodato -conclusi da un soggetto italiano con un soggetto straniero. Per esempio si pensi ad una società di leasing slovacca (intestataria del veicolo) che firma un contratto di locazione di un’autovettura  immatricolata in Rep. slovacca con un soggetto italiano (utilizzatore).

Un aspetto importante di natura fiscale è l’applicazione dell’I.V.A. e sul quale conviene fare chiarezza. Nel caso in cui si tratti di una locazione di lunga durata (cioè superiore a 30 giorni) la disciplina I.V.A. cambia a seconda che il rapporto tra utilizzatore e intestatario (ovverosia il proprietario del veicolo) riguardi un rapporto B2B oppure un rapporto B2C. Nel primo caso, applicandosi la regola della territorialità della I.V.A., l’imposta sarà rilevante in Italia, quale Paese del committente utilizzatore e nel secondo caso, B2C, indipendentemente dalla residenza dell’utilizzatore, la prestazione resa al privato si considera eseguita in Italia e quindi si applica comunque l’I.V.A. italiana. In particolare quando il locatore estero – proprietario del veicolo – è un privato, costui dovrà munirsi di un identificativo  I.V.A. nazionale per assolvere l’imposta.

Da quanto sopra indicato si deduce che né gli operatori economici né i soggetti privati possono sfuggire alla regola della territorialità dell’I.V.A. e trarre dei benefici dall’operazione che porta un soggetto estero a dare in comodato, locazione, ecc un proprio veicolo ad un soggetto italiano affinché questo lo utilizzi sul territorio italiano.

Brno, 15.4.2022