L’Italia mette per iscritto la sua incapacità di riscuotere le multe per infrazioni stradali commesse da veicoli immatricolati all’estero

L’Italia mette per iscritto la sua incapacità di riscuotere le multe per infrazioni stradali commesse da veicoli immatricolati all’estero

E’ successo con l’emanazione della circolare del Ministero dell’interno del 20.4.2022 volta  sensibilizzare  i destinatari ad una scrupolosa osservanza della direttiva sulla scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Direttiva UE 2015/413). In questo documento il Ministero richiama alla osservanza una precedente circolare del 2017 del medesimo Ministero dove si ricordava che l’autorità pubblica che accerta la violazione deve inserire, nel plico contenente il verbale di accertamento, tradotto nella lingua dello Stato di immatricolazione, la lettera d’informazione il cui modulo è allegato alla direttiva in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Venendo al punto che qui rileva in quella circolare del 2017 si afferma(va) che le norme comunitarie e le convenzioni internazionali „non consentono, ad oggi, di attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva all’estero, mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa qualora il trasgressore o l’obbligato in solido, residenti in altri Paesi, non abbiano provveduto al loro pagamento“.

La circolare aggiunge: La soluzione, in un prossimo futuro, almeno in ambito comunitario, potrà essere rappresentata dal d.lgs. 37 del 2016, attuativo della Decisione-quadro del Consiglio n. 2005/214/GAI del 24.2.2005 che prevede che una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria sia trasmessa all’Autorità competente dello Stato di immatricolazione del veicolo per darvi esecuzione.

La circolare è del 2017 e ha oggi, pare, che questo „prossimo futuro“ sia ancora lontano.

 

Brno, 3.5.2022