26 Giu Pagare il tributo per evitare il carcere: come e quando è possibile?
Un’ipotesi che ricorre per evitare la responsabilità penale in generale è quella di cui all’art. 33 c.p. (ravvedimento operoso cc.dd. ordinario) per cui si estingue tale responsabilità se l’autore del reato volontariamente a) ha impedito o attenuato le conseguenze dannose del reato, ovvero b) ha denunciato il reato in un momento in cui le conseguenze dannose del reato potevano ancora essere evitate; la denuncia deve essere fatta al pubblico ministero o all’autorità di polizia.
Esiste poi anche un articolo inserito nel codice penale laddove sono collocati i reati fiscali il quale prevede un ravvedimento operoso cc.dd. speciale cioè operante solo per il reato di evasione fiscale di cui all’art. 240 c.p. L’articolo in questione è l’art. 241 c.p. che recita: la responsabilità penale per il reato di omesso pagamento delle imposte, dei premi della previdenza sociale e di un analogo pagamento obbligatorio si estingue se l’autore del reato ha adempiuto successivamente al proprio obbligo dinanzi al giudice di primo grado prima che abbia pronunciato la sentenza.
Il ravvedimento operoso di cui alla disciplina generale (art. 33 del codice penale) è la condotta ascrivibile a colui il quale „volontariamente“ si ravvede in maniera disinteressata, senza essere sotto la pressione della polizia o del pubblico ministero. In altre parole è necessario agire prima di essere scoperti. Invece la disciplina speciale del ravvedimento operoso si differenzia da quella generale per il fatto che la condotta dell’autore del reato, per rendere operativa la disciplina del ravvedimento, può manifestarsi anche quando la minaccia di una sanzione penale (es. perché il fatto reato è stato già scoperto o è in corso un’indagine o addirittura un processo penale) è effettiva e non solo teorica. Infatti è sufficiente che l’autore del reato paghi l’importo dovuto al fisco. Un aspetto, invece, che non è definito in modo specifico e uniforme dalla prassi legale, è quella relativo alla determinazione di quando il pagamento dell’imposta possa essere considerato volontario, vale a dire, idoneo ad integrare il ravvedimento operoso di cui al art. 33. Fino al 2009, prima che fosse pronunciata la sentenza della Corte costituzionale n. 3093 del 28 luglio 2009, la prassi legale era sicura nel ritenere che non si trattasse di una condotta volontaria quella diretta ad elidere gli effetti dannosi del reato rappresentata dal pagare l’imposta solo dopo un’ispezione effettuata dall’autorità fi scale che stava rilevando un’ evasione fiscale (art. 240 c.p.). Successivamente al 2009, ovverosia dopo la citata sentenza costituzionale, la situazione è mutata: tale pronuncia ha dato avvio ad una nuova visione in quanto la Corte costituzionale ha dichiarato che si può anche presumere un comportamento volontario dell’autore del reato quando quest’ultimo ha pagato l’imposta dopo il controllo fiscale che ha permesso l’accertamento successivo dell’imposta. I giudici costituzionali hanno dichiarato che la sussistenza o meno di un comportamento davvero volontario dipende sempre dalle circostanze specifiche del caso, es. quanto è grande l’imminenza di un’azione penale nei confronti dell’autore. Ad oggi, un riassunto della condotta volontaria da parte dell’autore del reato, idonea ad evitare la responsabilità penale, è contenuto nella sentenza della Corte suprema del 2 luglio 2014, rif. n. 5 Tdo 749/2014-18. Essa, con riguardo alla volontarietà di cui al § 33 del codice penale, ha affermato che la condotta volontaria non è esclusa solo perché l’autore del reato ha agito sotto l’influenza del comune/generale timore di una possibile azione penale. Questa preoccupazione generale non esclude in alcun modo un ravvedimento volontario idoneo a rimuovere le conseguenze dannose di un reato. In questa sentenza, la Corte Suprema ha ribadito che dipende sempre dalle circostanze specifiche del caso, da quanto sia realistico un procedimento giudiziario al momento della condotta diretta a rimuovere le conseguenze dannose del crimine, il suo grado di imminenza, quanto gli organi inquirenti conoscono circa i fatti che mostrano che sarebbe commesso un reato,ecc. Se l’autore del reato ha posto rimedio alla conseguenza dannose del reato in un momento in cui non è immediatamente minacciata un’azione penale, allora la natura volontaria della sua condotta non è esclusa, anche se ha agito in generale per paura di essere perseguito. Tuttavia è esclusa nel caso in cui l’agire sia posto in essere sotto una influenza concreta di un procedimento penale già minacciato o già iniziato. La Corte Suprema si è anche espressa in alcuni casi in cui non ha escluso la volontarietà della condotta: ad esempio, se l’agire dell’autore del reato è mosso dalla consapevolezza (se del caso, anche erronea) che il suo reato è già stato scoperto oppure agisce perché è sotto la pressione di un imminente o addirittura avviato procedimento penale. Non è invece volontaria la condotta se l’autore attende che le conseguenze dannose siano eliminate o ridotte in conseguenza dell’ intervento dell’ autorità preposta a scoprire il suo reato.Da tale sentenza risulta che, al fine di applicare un effettivo ravvedimento, il giudice penale deve esaminare, tra l’altro, la conoscenza soggettiva dell’autore del reato dell’esistenza di una minaccia di un procedimento penale. Circa invece il ravvedimento operoso c.d. speciale che opera con riguardo al reato di evasione fiscale (art. 241), l’ultimo momento utile per il ravvedimento è chiaro e accettato nella pratica. L’autore del reato deve pagare l’intero importo dell’imposta non pagata o gli altri pagamenti simili prima della pronuncia della sentenza. Se il tribunale ha emesso un decreto penale, l’autore del reato può utilizzare l’istituto della presentazione di un’opposizione e successivamente pagare l’imposta prima che la sentenza venga pronunciata dopo che il processo ha avuto luogo. Una condotta tempestiva di ravvedimento si ha anche nel caso in cui l’emessa sentenza del giudice di primo grado è stata annullata dal giudice di appello e l’imputato decida di pagare l’imposta prima che venga emessa una nuova sentenza di condanna (di I grado).