03 Nov Registro dei titolari effettivi in Italia: al via le comunicazioni telematiche
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Industria del 29.9.2023 (attestante l’operatività del sistema di comunicazione) inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni a carico delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, nonché dei trust (e degli gli istituti giuridici affini) per l’invio in via telematica dei dati e delle informazioni relative alla propria titolarità effettiva.
Il Registro dei Titolari effettivi – istituito presso il Registro delle Imprese di ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente – è formato da due Sezioni. La prima, la sezione autonoma, contiene i dati e le informazioni dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica (Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, Società in accomandita per azioni, Società Cooperative), delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ex D.P.R. 361/2000). Mentre la seconda, la sezione speciale, contiene i dati e le informazioni relative ai titolari effettivi dei Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici affini al trust, ovvero gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi.
I soggetti obbligati a tale comunicazione sono gli amministratori, per le società dotate di personalità giuridica, il fondatore o coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private, il fiduciario del trust (o di istituti giuridici affini). Tali soggetti dovranno provvedere a sottoscrivere digitalmente in proprio la comunicazione telematica attestando che “i dati e le informazioni contenuti nella comunicazione della titolarità effettiva sono veritieri e corrispondenti a quanto personalmente accertato”.
Oltre ai dati e alle informazioni relative alle persone fisiche indicate come titolari effettivi (dati identificativi e cittadinanza), le imprese dotate di personalità giuridica dovranno indicare, i criteri di individuazione della titolarità effettiva, secondo quanto previsto dalla legge. Invece, le persone giuridiche private dovranno comunicare, oltre ai dati identificativi e alla cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi (fondatori, ove in vita; dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; dei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione), anche gli altri dati previsti dalla legge.
Tali dati saranno, poi, soggetti a comunicazioni di variazione (entro 30 giorni dalla data dell’atto che determina la variazione) e a conferma annuale (entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma).
L’invio delle comunicazioni (iscrizione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni) saranno soggette ad un pagamento di 30 euro per diritti di segreteria
La mancata effettuazione della comunicazione telematica da parte dei soggetti obbligati comporta l’irrogazione, da parte delle Camere di Commercio competenti, della relativa sanzione amministrativa che graverà su ciascun amministratore.
Brno, 1 novembre 2023