04 Nov DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA – Comunione legale dei coniugi secondo il modello legale ceco: quali beni vi fanno parte ?
La comunione legale dei coniugi (in ceco: společné jmení manželů, in prosieguo: la “SJM”) sorge con il matrimonio. Prima di questo non può esistere una SJM. Con il divorzio o l’annullamento del matrimonio cessa anche la SJM. Tuttavia, finché i coniugi non opereranno la liquidazione (vypořádání) della SJM, atto dovuto in conseguenza dello scioglimento della SJM, ovverosia finché non regoleranno concretamente la divisione degli elementi attivi e passivi della SJM, le norme dettate dal codice civile relativamente alla SJM continueranno ad applicarsi (art. 736 c.c.).
Se quindi l’esistenza di un matrimonio è necessaria per l’esistenza di una SJM, non vale il contrario: l’esistenza di un SJM non è condizione necessaria per l’esistenza di una SJM. Basti pensare al caso, ben noto, per cui i coniugi possono scegliere al momento della contrazione del matrimonio un regime patrimoniale differente dalla SJM come, per esempio, la separazione dei beni. Esistono poi altre situazioni che fanno cessare una SJM già esistente o che ne impediscono la creazione senza che per questo cessi il vincolo matrimoniale. Per esempio producono tali effetti: 1. il fallimento di uno dei coniugi, 2. la confisca dei beni di uno dei coniugi ex art. 66 c.p. per decisione del giudice penale, 3. il tribunale, su richiesta di uno dei coniugi, in presenza di “seri motivi”, annulla con sentenza la SJM (art. 724 c.c.) e la ripristinerà solo nel caso in cui siano venuti meno i “seri motivi” (art. 726 c.c.).
Il codice civile prevede un regime legale per la SJM che troverà applicazione salvo il caso in cui i coniugi non modifichino contrattualmente tale SJM aumentandone o restringendone la portata legale (art. 717) oppure non intervenga una decisione del giudice che sciolga o riduca la SJM (art. 724 e segg. del c.c.). Per il resto, i diritti e gli obblighi dei coniugi, nonostante le modifiche contrattuali o giudiziarie intervenute, continueranno ad essere disciplinati dal regime legale della SJM visto che le modifiche contrattuali, o una sentenza del giudice che riduce la SJM, modificheranno solo in parte la SJM che per le parti non modificate rimarrà sotto la disciplina del regime legale.
Le componenti della SJM
La comunione legale dei coniugi si compone di attivi e di passivi. La definizione generale di comunione legale dei coniugi si trova nell’art. 708 c.c. secondo la quale ciò che ha valore patrimoniale e appartiene ai coniugi e non è escluso dai rapporti giuridici fa parte della SJM.
La regola generale per stabilire in positivo cosa rientra nella SJM è contenuta nell’art. 709 c.c.: vi rientra ciò che viene acquistato da uno o da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Quindi le condizioni sono due:
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acquisto ad opera di un coniuge o ad opera di entrambi: quindi rientra nella SJM anche un bene acquistato da un coniuge senza il consenso dell’altro o contro la sua volontà.
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acquisto del bene durante il matrimonio: ciò che, prima del matrimonio, un coniuge ha acquisito o i coniugi hanno acquisito insieme non fa parte della SJM. Se l’acquisto è stato fatto insieme il bene ricadrà nella comunione ordinaria di cui all’art. 1115 c.c.
Tradizionalmente rientrano nella comunione legale dei coniugi gli stipendi, i salari, gli onorari o altri compensi professionali, i compensi per diritto d’autore, per invenzioni, brevetti, modelli, le pensioni, le indennità, le prestazioni di sostegno sociale, l’indennità di disoccupazione, le vincite da scommesse o lotterie, ecc. Possono rientrarvi anche beni in natura acquistati sempre secondo una modalità prevista dalla legge. Il bene deve essere acquistato legalmente altrimenti non vi rientra (non vi rientrano i proventi di un reato).
Esistono anche due altri elementi che in positivo fanno parte della SJM (art. 709 cc. 2-3): a) gli utili provenienti da un bene che appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi, b) la quota di partecipazione di un coniuge in una società commerciale o cooperativa qualora il coniuge ne diventi socio nel corso del matrimonio. Questo però non vale se il coniuge abbia acquistato la quota attraverso denaro o beni in natura che gli appartenevano quali beni di sua proprietà esclusiva.
L’utile è il rendimento al netto dei costi di manutenzione, amministrazione, ecc. del bene esclusivo del coniuge. Si pensi all’affitto che un coniuge trae da un immobile di sua proprietà oppure agli interessi derivanti dai soldi presenti su un conto corrente o i dividendi da un’azione in una società, qualora l’azione sia da considerarsi bene esclusivo del coniuge perché acquistata prima del matrimonio. Se non rimane nulla, una volta detratte dagli utili le spese di mantenimento, conservazione, amministrazione, allora nulla entrerà nella SJM. I costi possono essere sostenuti sia dalle risorse esclusive del coniuge-proprietario sia da quelle appartenenti alla SJM. In tale secondo caso ci si chiede se l’utile debba essere ridotto riducendo anche tali costi sopportati dal SJM. La legge non lo precisa. La soluzione potrebbe derivare dall’art. 742, c. 1, lettera b), del codice civile secondo cui, in sede di liquidazione della SJM, ogni coniuge rimborsa quello che è stato sostenuto dalla SJM per i beni esclusivi di tale coniuge. Quindi le spese sostenute dalla SJM vanno trattate solo in sede di liquidazione della SJM.