04 Nov DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA – Nella comunione legale dei coniugi quali beni non vi rientrano in quanto beni esclusivi del coniuge?
La definizione dei beni che non appartengono al patrimonio comune dei coniugi è contenuta nell’art. 709 comma 1 del codice civile mediante un elenco esaustivo. Occorre integrarlo con l’articolo 3040 del codice civile che tratta della situazione molto specifica delle cose acquisite in relazione al processo di restituzione. Un discorso a parte merita poi l’attrezzatura abituale dell’abitazione familiare quale eventuale parte del patrimonio comune dei coniugi.
Secondo l’art. 709 c.c. non rientrano nella SJM i seguenti beni (c.d. beni di proprietà esclusiva):
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Beni che servono ai bisogni personali di uno dei coniugi: devono essere beni che per loro natura siano idonei a soddisfare un bisogno personale e servano effettivamente a tale scopo. Allo stesso tempo è anche essenziale che si tratti di cose che servono esclusivamente a uno dei coniugi. Se sussistono queste condizioni, la cosa non appartiene alla comunione dei coniugi. È irrilevante se la cosa sia stata acquistata prima o dopo il matrimonio. Come è irrilevante se per l’acquisizione di questo bene siano stati utilizzati fondi esclusivi di un coniuge, fondi appartenenti alla SJM oppure fondi misti. Non è rilevante l’importo del prezzo del bene in quanto anche un oggetto di necessità personale può avere anche notevole valore. Determinare se un bene serva ancora ai bisogni personali di un coniuge può causare maggiori complicazioni. Infatti il criterio dell’utilità per uno solo dei coniugi, ovvero l’inutilità per l’altro, non può essere assunto come misura oggettiva e sempre attuale. Le esigenze dei coniugi possono cambiare nel tempo e anche nel caso dell’altro coniuge può verificarsi una situazione per cui un bene, prima inutile e utile solo all’altro, possa essergli successivamente utile. O viceversa: un bene acquistato in comune, diventa un bene utilizzato solo da uno dei coniugi. Nel momento in cui la cosa comincia a servire ai bisogni di uno solo dei coniugi, nasce il suo diritto di proprietà esclusiva e, nel caso descritto, cessa il diritto di comproprietà dei coniugi sulla bene facente parte della SJM. Alcune difficoltà, come detto, possono anche essere causate da una situazione in cui un oggetto inizialmente utilizzato da uno solo dei coniugi viene successivamente utilizzato come oggetto utile ad entrambi per i propri bisogni personali. La legge non affronta una situazione del genere. Tuttavia, sembra ovvio che se in origine si trattava di un bene per il bisogno personale di uno solo dei coniugi, la questione è di sua competenza. Il fatto che anche il secondo coniuge abbia iniziato a utilizzare il bene in questione non porta automaticamente alla conclusione che il bene diventi parte della SJM. L’ampliamento della proprietà comune dei coniugi con beni di proprietà esclusiva è possibile secondo le modalità previste dalla legge, ovvero una modifica contrattuale della portata della proprietà comune dei coniugi. E se il bene esclusivo di un coniuge è stato acquistato con fondi della SJM ? L’eventuale spesa dei fondi della comunione per beni personali di uno dei coniugi può essere presa in considerazione solo in caso di liquidazione dell’SJM o parte di essa sotto forma di compensazione per quanto speso dalla comunione sulla proprietà esclusiva di uno dei coniugi [art. 742 comma 1 lettera b) c.c.]. In ogni caso la possibilità di tener conto delle spese della SJM per i beni esclusivi di uno dei coniugi nella liquidazione della SJM deve essere valutata caso per caso. Possiamo comunque dire che non esiste una soluzione del tutto chiara al caso in cui il bene serva oggettivamente solo a uno dei coniugi e tale bene non ha alcun beneficio immediato o personale per l’altro, ma si tratta di un bene che ha un valore considerevole e una parte significativa delle risorse della SJM sono state destinate e investite in esso. In molti casi, può trattarsi di qualcosa che conserva un valore a lungo termine o il suo valore aumenta nel tempo. Si possono immaginare, ad esempio, cose acquistate dal marito per soddisfare la sua passione collezionistica (passione che la moglie solitamente non condivide con lui), quando questi oggetti hanno un valore stabile e solitamente aumentano di valore nel tempo (es. collezione di francobolli, collezione di monete ecc.), piuttosto che perderlo. Spesso si tratta di situazioni in cui i fondi della SJM vengono spesi per l’acquisizione di tali cose in maniera graduale, in piccole parti (ad esempio creazione graduale di una collezione, investimento graduale nella riparazione di un’auto da collezione, ecc.). Qui non è possibile dare una risposta universalmente valida. La situazione, come detto, va valutata caso per caso. La chiave risolutiva sembra dipendere da fattori come: in quali condizioni sono stati spesi i fondi, quale era la volontà di entrambi i coniugi e quale volume di fondi è stato impiegato rispetto al patrimonio totale dei coniugi. Le cose che servono ad un bisogno personale possono essere anche cose che servono allo svolgimento di una professione e come tali rientrano nella SJM.
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Acquisiti per donazione, eredità o legato da uno solo dei coniugi, a meno che il donante o il testatore non abbiano manifestato diversa intenzione: la situazione prevista da questa ipotesi di esclusione del bene dalla SJM si applica solo ai casi in cui il bene è stato acquistato da uno dei coniugi. Allora il bene oggetto della donazione, dell’eredità o del legato diventa di sua esclusiva proprietà senza ulteriori precisazioni. Le donazioni ad entrambi i coniugi, nonché le eredità o i legati, se acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, faranno parte del patrimonio comune dei coniugi. La volontà del donatore o del testatore sarà essenziale per determinare a chi la cosa è stata donata, lasciata in legato o in eredità. Una situazione specifica è la donazione tra coniugi. Un dono, e quindi di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, può essere anche un bene donato dall’altro coniuge di sua proprietà esclusiva. È esclusa la donazione tra coniugi, se si tratta di un bene appartenente alla comunione dei coniugi. Tuttavia, una cosa del genere può diventare proprietà esclusiva di uno dei coniugi sulla base di un accordo sulla limitazione della portata giuridica della SJM e successivo accordo. Resta, pertanto, valida la regola secondo cui, se sussistono i presupposti giuridici per l’inclusione di una cosa nella comunione dei coniugi, i coniugi possono rendere la cosa oggetto di proprietà esclusiva solo nei modi stabiliti dalla legge, cioè in particolare restringendo la comunione dei beni, ovverosia mediante la redazione di un atto pubblico. Una semplice volontà unanime di acquisire un bene in proprietà esclusiva non può escludere il bene dalla proprietà comune.
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Acquisti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (morale) per lesione dei suoi diritti naturali: oltre alle tradizionali richieste di risarcimento relative a danni alla vita e alla salute, o pretese connesse alla tutela della personalità, è ora possibile chiedere il risarcimento del danno morale anche negli altri casi in cui non si tratta di lesione dei diritti naturali della personalità (cfr. in particolare § 2971 del codice civile).
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Acquisiti da parte di uno dei coniugi mediante un atto giuridico relativo ad un bene appartenente alla sua proprietà esclusiva: come precedentemente visto, la proprietà esclusiva su un bene in favore di uno dei coniugi può essere tutto ciò che il coniuge ha acquisito prima del matrimonio e tutto ciò che è escluso dalla SJM secondo i casi precedenti. La prima azione relativa alla proprietà esclusiva sarà principalmente la vendita di oggetti di proprietà esclusiva, il loro scambio o, al contrario, l’acquisizione di un nuovo oggetto da fondi esclusivi. Tuttavia, l’utile derivante da ciò che appartiene alla proprietà esclusiva di uno dei coniugi rientra nella SJM. Pertanto, se il negozio giuridico è un contratto di locazione in cui uno dei coniugi dà in affitto l’appartamento di proprietà esclusiva, si tratta certamente di un’operazione relativa ad un immobile di proprietà esclusiva, ma l’utile, cioè l’affitto al netto delle spese, entra a far parte del patrimonio comune proprietà (art. 709 c. 2 del codice civile). Allo stesso tempo, i crediti derivanti dalla proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, che devono diventare parte della comunione, diventano parte della comunione alla data della loro esigibilità, cioè quando scadono (articolo 711, comma 3, del codice civile).
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Acquisti a titolo di risarcimento per danni, distruzione o perdita della proprietà esclusiva