04 Nov DIRITTO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA – Quali debiti non rientrano della comunione legale?
Parlando dei debiti che non rientrano nel patrimonio comune dei coniugi, è possibile riassumere come segue la disciplina legale:
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Debiti esclusivi di ciascun coniuge contratti prima del matrimonio: essi non rientrano nella SJM. In linea di principio pertanto tali debiti vanno soddisfatti con la proprietà esclusiva del coniuge che li ha contratti. Tuttavia il creditore ha la possibilità di aggredire i beni della SJM per pagare questi debiti, come recita l’art. 732 c.c., anche se il patrimonio comune dei coniugi non potrà essere intaccato integralmente per il debito contratto prima del matrimonio da uno solo dei coniugi, ma solo fino all’importo che rappresenterebbe la quota del coniuge debitore se il patrimonio comune fosse liquidato.
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Debiti contratti da entrambi i coniugi prima del matrimonio: il matrimonio è spesso preceduto dalla convivenza di entrambi futuri coniugi. Nell’ambito di questa convivenza entrambi possono assumere spesso impegni comuni nei confronti di terzi (ad esempio acquistano insieme una casa). In generale, questi debiti non entrano a far parte del patrimonio comune dei coniugi. Nulla impedisce ai coniugi, o alle coppie già fidanzate, di far rientrare tale debito nella SJM (prendendola in carico) sulla base di una modifica contrattuale del regime giuridico.
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Debiti esclusivi di uno dei coniugi durante il matrimonio senza consenso dell’altro: la SJM non comprende i debiti assunti da uno solo dei coniugi durante il matrimonio senza il consenso dell’altro coniuge a meno che (art. 710 c.c.) non si tratti di debiti che riguardano il soddisfacimento dei bisogni ordinari o quotidiani della famiglia (in questo caso rientrerebbero nella SJM anche se assunti da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro).. Tali debiti appartengono esclusivamente al coniuge che li ha assunti. La condizione è che il secondo coniuge non abbia dato il consenso a questi debiti. Tuttavia tali debiti possono essere soddisfatti anche con i beni appartenenti al SJM ma a patto che l’altro coniuge abbia, venuto a sapere del debito, senza indugio espresso il suo mancato consenso al creditore che comunque potrà aggredire solo metà del patrimonio comune.
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Debiti che uno dei coniugi ha contratto durante il matrimonio in modo diverso da quello consistente nella sua consapevole e libera assunzione: Tale debito può essere, ad esempio, un debito connesso al pagamento degli alimenti imposto in base a una decisione, un obbligo di risarcimento del danno causato dalla condotta illecita di uno solo dei coniugi, o un obbligo di restituzione arricchimento ingiustificato acquisito a danno di terzi. Tuttavia, possono rientrare in questa categoria anche altri casi di debiti contratti da uno dei coniugi direttamente per legge, sulla base di un evento legale o illecito, ecc. I debiti citati non entrano a far parte del SJM, anche se nulla impedisce che siano inclusi nel SJM sulla base di una modifica contrattuale. Per recuperarli, la proprietà esclusiva del coniuge direttamente obbligato può essere colpita sempre e solo alle condizioni stabilite nel § 732 del codice civile: in altre parole il creditore potrà aggredire solo metà del patrimonio comune. Sabato
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Debiti relativi ai beni esclusivi di uno dei coniugi nella misura in cui superano l’utile derivante da tali beni, utile appartenente alla comunione dei beni: secondo la nuova normativa questi debiti, contrariamente al precedente § 143 comma 1 lettera b) Codice civile 1964, parte del SJM solo in parte (vedi puntate precedenti).
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Esclusioni dei debiti derivanti dalla comunione dei coniugi in base alla modifica contrattuale: la SJM non comprende inoltre i debiti accantonati a seguito della modifica contrattuale. Tuttavia, nei confronti dei terzi, in particolare dei creditori, tale esclusione non produce alcun effetto giuridico.