03 Gen Vendite su piattaforme digitali: comunicazioni entro gennaio 2024
I gestori delle piattaforme digitali dovranno trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, i dati delle operazioni avvenute sui propri portaliº entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Con riferimento all’anno 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il prossimo 31.1.2024.
Lo prevede il D.Lgs. 32/2023 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio UE (DAC7) concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali ed amministrazioni.
Andando nel concreto vanno comunicate le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, quali: 1. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio; 2. i servizi personali, ossia servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un’entità, e che vengono svolti su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma; 3. la vendita di beni; 4. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Sono esclusi, invece, dalla comunicazione in rassegna determinati soggetti (venditori) individuati dalla legge. Tra questi per esempio le entità statali, le entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari.
La comunicazione, effettuata dal gestore della piattaforma, deve contenere i dati delle transazioni effettuate dagli operatori (venditori) sopra individuati relativamente al periodo oggetto di comunicazione (anno solare), entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni vanno comunicate, pertanto, entro il 31.1.2024.
Le informazioni trasmesse vengono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.