07 Mar Notifica fiscale eseguita presso la residenza effettiva anziché presso quella anagrafica
La Corte di cassazione ha affrontato con l’ordinanza 3219 del 2024 un caso nel quale si discuteva della validità della notifica di una cartella di pagamento che era stata svolta nelle mani della moglie del contribuente presso la residenza effettiva nonostante quest’ultimo avesse un residenza anagrafica in un Comune diverso. In primo grado il contribuente si vedeva dichiarato inammissibile il ricorso dal giudice tributario ma, proposto appello, il giudice di secondo grado accoglieva l’impugnazione proposta dichiarando invalida la notifica della cartella di pagamento in quanto avvenuta a mani della moglie del contribuente, sebbene quest’ultimo risiedesse anagraficamente in altro Comune.
La società incaricata della riscossione delle imposte proponeva ricorso in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento. Infatti si esponeva che, se pur vero che la notifica era avvenuta presso la dimora abituale del contribuente, nelle mani della moglie, tuttavia in sede di notifica dell’avviso di accertamento, questi era risultato irreperibile all’indirizzo del Comune dove risultava avere residenza.
La Cassazione, decidendo il caso, ricorda l’esistenza del principio di prevalenza della residenza effettiva su quella anagrafica. Non solo: le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata.
Brno, 1.3.2024