Sanzioni per violazioni tributarie: sono dovute anche senza dolo

Sanzioni per violazioni tributarie: sono dovute anche senza dolo

Una recente decisione della Corte di cassazione italiana ha sancito il principio che le sanzioni per violazioni tributarie restano dovute anche senza dimostrazione di dolo o colpa da parte del contribuente. Lo ha confermato appunto la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21546 del 31 luglio, che ha ricordato il principio di presunzione della colpa stabilito dall’articolo 5 del d. lgs 472/1997. Ad avviso dei giudici, é sufficiente he la condotta sia cosciente e volontaria, non essendo necessario provare un intento fraudolento o evasivo da parte del contribuente.

Tuttavia è utile ricordare che il sistema sanzionatorio è stato riformato con il dlgs 87/2024, che ha introdotto novità importanti, rendendo le sanzioni più proporzionate ed eque. In attuazione della legge delega di riforma fiscale (n. 111/2023), il citato decreto legislativo ha come obiettivo quello di  avvicinare il regime sanzionatorio italiano a quello degli altri Paesi europei al fine di di favorire l’attrazione di capitali e imprese estere.

Tra le modifiche più significative, vi è l’introduzione del principio di proporzionalità, che ora condiziona l’applicazione delle sanzioni tributarie. L’articolo 3 del d.lgs. 472 è stato aggiornato con un nuovo comma che richiede che le sanzioni siano proporzionate alla gravità della violazione, recependo le indicazioni della giurisprudenza. Questo include la valutazione di elementi come l’abbassamento dei limiti di compensazione dei crediti e nuove direttive legislative.

L’articolo 6 è stato modificato per rafforzare il concetto di non punibilità per violazioni che non danneggiano concretamente il fisco o l’attività di controllo. Inoltre, il nuovo comma 5-ter prevede che il contribuente non venga sanzionato se, entro sei mesi, si adegua alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, correggendo eventuali errori dovuti a incertezze normative.

Infine, l’articolo 7 introduce il criterio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni, confermando che ogni pena deve essere calibrata in base alla gravità della violazione, in linea con il principio di proporzionalità delineato dall’articolo 3. Questi interventi rappresentano un passo verso un sistema sanzionatorio più equilibrato e meno punitivo.