06 Nov Quali tutele per il contribuente in caso di ipoteca e pignoramento in Italia?
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, in caso di mancato pagamento di una cartella o di un avviso nei termini di legge e in assenza di una rateizzazione in corso, mette in campo una serie di strumenti per il recupero del credito. A fronte di tali strumenti esistono però delle tutela in favore del contribuente. Tali tutele si traducono in limiti che l’Agente della riscossione deve osservare in caso di ipoteche e pignoramenti. Distinguiamo tre ipotesi rilevanti: A) ipoteca sugli immobili, B) pignoramento immobiliare e C) pignoramento presso terzi.
Nel caso sub. A) l’agenzia delle entrate dispone di uno strumento cautelare al fine del recupero del credito, ovverosia l’ipoteca. Il creditore, cioè l’agenzia, impedisce al proprietario del bene ipotecato atti di disposizione sullo stesso che possano sottrarre al creditore il bene pignorato.
Si può iscrivere ipoteca soltanto nel caso in cui l’importo da recuperare sia uguale o superiore a 20.000 euro, per una somma pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. Prima dell’iscrizione ipotecaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare al contribuente una comunicazione preventiva che gli concede trenta giorni di tempo dalla data di notifica per pagare. Trascorso tale termine, e in assenza di provvedimenti di sgravio o sospensione o di richiesta rateizzazione, l’ipoteca viene iscritta in Conservatoria e il contribuente ne viene informato. La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo totale del debito o di uno sgravio integrale emesso dall’ente impositore.
Nel caso sub. B) l’Agenzia delle entrate-Riscossione avvia l’esecuzione forzata se il debito non viene pagato o rateizzato tuttavia anche qui la legge pone dei limiti. Il pignoramento, infatti, può essere avviato solamente se l’importo complessivo del credito per cui si procede superi 120 mila euro, il valore degli immobili del debitore sia superiore a 120 mila euro e se siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato o rateizzato o siano subentrati provvedimenti di sgravio o sospensione. La stessa legge, inoltre, vieta l’azione esecutiva se l’immobile presenta tutte le seguenti caratteristiche: unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo (con residenza anagrafica del debitore), non di lusso, non una villa (A/8), un castello o un palazzo di pregio artistico o storico (A/9). Nel caso sub. C) vengono colpiti i crediti che il debitore ha verso terzi, per esempio lo stipendio o il conto corrente, oppure beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi. Si tratta quindi di una procedura con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione richiede direttamente a un soggetto terzo (per esempio datore di lavoro, banca) di versare al creditore, cioé l’Agenzia stessa, l’importo dovuto dal debitore. Anche in questo caso ci sono dei limiti da osservare. Infatti, se il pignoramento riguarda lo stipendio, il salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, la quota pignorabile è pari ad un decimo per stipendi fino a 2.500 euro; ad un settimo per quelli tra 2.500 e 5 mila euro; ad un quinto sopra i 5 mila euro. Gli stessi limiti si applicano anche al trattamento di fine rapporto (Tfr). Il soggetto terzo è tenuto a versare la somma richiesta entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ma ad esclusione dell’ultimo stipendio che rimane sempre nella disponibilità del debitore. Il pignoramento delle pensioni è invece legato ad una procedura giudiziale (articolo 545, comma ottavo, codice procedura civile) e l’agente della riscossione può pignorare l’importo della pensione che eccede i mille euro. Le pensioni sotto i mille euro non sono, quindi, pignorabili.