01 Nov IVA ridotta al 4% per l’acquisto della prima casa anche per il cittadino italiano residente A.I.R.E.
Un cittadino italiano iscritto all’Aire intende acquistare una casa in Italia per concederla in comodato gratuito alla madre. Si rivolge all’Agenzia delle entrate mediante un interpello, sottoponendo due quesiti per avere chiarimenti in merito a due questioni riguardanti il trattamento fiscale applicabile. Con il primo quesito vuole sapere se, essendo l’immobile di nuova costruzione, possa usufruire dell’IVA agevolata al 4% (operante per l’acquisto della prima casa) e – con il secondo quesito – se l’eventuale rivendita dell’abitazione entro i cinque anni senza acquisto di altro immobile possa generare una plusvalenza tassabile a causa della sua residenza all’estero.
Può usufruire dell’aliquota IVA ridotta del 4%
colui il quale, acquistando un immobile, è residente o intende stabilire, entro 18 mesi dalla compravendita, la residenza nel Comune ove è situato l’immobile o, se diverso, in quello in cui lavora. La legge prevede che il beneficio spetti anche ai cittadini italiani emigrati all’estero a condizione che l’unità abitativa costituisca, per loro, la “prima casa” in Italia, senza alcun obbligo di trasferire la residenza (circolare n. 38/2005).
Quest’ultima previsione, specifica l’Agenzia delle entrate nel suo risposta n. 751 del 2021 all’interpello, non subordinando il regime agevolativo al cambio di residenza, fa concludere che anche il cittadino non residente in Italia possa beneficicare dell’IVA al 4% nonostante il contratto di comodato.
Passando al secondo quesito relativo, invece, alla tassazione della plusvalenza generata dalla cessione dello stesso immobile entro i cinque anni dall’acquisto senza che sia stata comperata un’altra casa, l’Agenzia, in primo luogo, ricorda che, secondo la legge, sono tassate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione, che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state “adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Per “abitazione principale” si intende “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Per “familiari”, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Tornando alla vicenda sottoposta dal contribuente ad intepello, per stabilire se l’eventuale plusvalenza maturata in seguito alla rivendita dell’abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dal sua acquisto, sia tassabile oppure no, sarà decisivo accertare se l’immobile rappresenta l’abitazione principale del titolare del contratto di comodato d’uso, ovvero della madre, condizione che però l’Agenzia non può accertare. in sede di interpello.
Brno, 1.11.2021