Se non si conosce l’identità del fornitore, la detrazione IVA può essere negata

Se non si conosce l’identità del fornitore, la detrazione IVA può essere negata

La Corte di giustizia Ue, nella sentenza Causa C 154/2020, ha affermato che va negata la detrazione Iva quando, sulla base delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal contribuente, mancano i dati necessari per identificare il vero fornitore e le prove per verificare che lo stesso aveva la qualità di soggetto passivo.

I fatti sono i seguenti: dopo un controllo fiscale, l’Amministrazione finanziaria della Repubblica ceca nega ad una società commerciale, con sede nella Repubblica ceca (società A), il beneficio del diritto alla detrazione dell’Iva versata per servizi di pubblicità forniti da un’altra società (società B), per un importo comprensivo di Iva.
L’
Autorità tributaria, infatti, ha accertato che l’amministratore della società B aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale fornitura di servizi e la società A non era in grado di dimostrare che l’effettivo fornitore fosse la società B. Considerando, da un lato, che l’identità del fornitore (o dei fornitori) e la qualità di soggetto passivo Iva di quest’ultimo non erano accertate e, dall’altro, che l’entità delle prestazioni in questione era parzialmente controversa, l’ufficio finanziario ha emesso alcuni avvisi di accertamento.

La questione è quindi giunta dinanzi alla competente autorità giurisdizionale ceca, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue il quesito se la direttiva n. 2006/112 debba essere interpretata nel senso che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte dev’essere negato qualora, in caso di mancata identificazione del vero fornitore dei beni o dei servizi interessati, il soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo. E tutto questo senza che l’amministrazione finanziaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’Iva o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione rientrava in tale evasione.

La Corte Ue perviene alla conclusione che la direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’Iva o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che detto fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità.

Brno, 1.1.2022