17 Gen VEICOLI CON TARGHE ESTERE CONDOTTI DA RESIDENTI IN ITALIA: APPROVATA UNA NUOVA LEGGE CHE IMPONE LA REGISTRAZIONE AL P.R.A. DEL NOMINATIVO DELL’UTILIZZATORE IL QUALE, IN CASO DI INFRAZIONE STRADALE, VIENE CONSIDERATO OBBLIGATO IN SOLIDO CON IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Una nuova disciplina in materia stradale risulta essere stata approvata il 21.12.2021 e si attende la pubblicazione a breve sulla Gazzetta Ufficiale. La nuova disciplina introduce, tra l’altro, il nuovo art. 93 bis nel codice della strada. Tale articolo specifica al comma 2 come a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo supera i trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in un elenco del sistema informativo del P.R.A. appositamente creato dalla legge (l’elenco è pubblico). Ogni successiva variazione delle disponibilità del veicolo registrato dovrà essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.
In mancanza di idoneo documento a bordo oppure di mancata registrazione del veicolo, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso.
Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero – specifica la nuova legge – si applicano le medesime disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati presso il P.R.A. Quindi il riferimento è anche alla disciplina relativa alle multe contenuta nel C.d.S. Questo significa che si potrà fare applicazione anche del nuovo art. 196 c.d.s. il quale precisa che, per le violazioni al codice della strada commesse con un veicolo immatricolato all’estero, risponderà, in solido con il proprietario dei veicolo, anche la persona residente in Italia che a qualsiasi titolo aveva la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Se in passato, specie quando l’infrazione non consentiva di identificare il conducente (es. accertamento mediante autovelox) era necessaria la cooperazione del proprietario per l’identificazione del conducente e la successiva notifica del verbale a quest’ultimo, ora è lecito prevedere che l’identificazione di chi aveva la disponibilità del mezzo (detto altrimenti, utilizzatore) potrà facilmente essere realizzata dalle forze di polizia mediante la mera consultazione del registro presso il P.R.A. nel quale potrà essere trovato anche l’indirizzo della residenza dell’utilizzatore dove notificare il verbale. Il sistema informativo del P.R.A., formato e aggiornato con l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la registrazione, costituirà una base disponibile di dati per una serie di finalità e i dati saranno disponibili anche all’Agenzia delle entate.
Veniamo al capitolo delle sanzioni: in caso di mancata custodia del documento a bordo del veicolo, è prevista una multa da 250 euro a 1000 euro, con obbligo di esibire il documento entro 30 giorni e, nel frattempo, il veicolo è soggetto a fermo amministrativo. Il veicolo viene restituito solo ad esibizione avvenuta. Decorsi 60 giorni dalla contestazione il veicolo viene comunque rilasciato al proprietario o al legittimo detentore.
In caso di violazione delle norme in tema di registrazione nell’apposito elenco del P.R.A., ovverosia circolazione con un veicolo per il quale la registrazione non sia stata effettuata ovvero non si sia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità, è prevista una multa da 712 euro a 3558 euro. Viene ritirato il libretto di circolazione che viene restituito solo quando si provvede all’adempimento della registrazione. Sussiste nel frattempo il divieto di guidare il veicolo, pena una sanzione da 2046 euro a 8186 euro, oltre il fermo amministrativo di tre mesi. Prevista la confisca in caso di reiterazione del divieto di guida durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata.
Vi terremo informati circa i successivi sviluppi a partire dalle circolari ministeriali che è presumibile verranno emanate a chiarimento della novella legislativa.
Brno, 17.1.2022