04 Mag Se il quadro RW non è presentato, i tempi per la sanzione raddoppiano
La Corte di cassazione ha stabilito, con ordinanza numero 8653 del 2022, che le norme sul raddoppio dei termini decadenziali per l’accertamento dei redditi e la contestazione delle violazioni per l’omessa presentazione del quadro RW, relativamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in un paradiso fiscale, hanno natura procedimentale e non sostanziale. Di conseguenza le norme sul raddoppio dei termini hanno efficacia retroattiva e sono applicabili anche nei periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore.
Il caso trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso un atto di contestazione e di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate, per l’omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, relativamente alle attività finanziarie illecitamente detenute presso una banca svizzera nei periodi d’imposta dal 2005 al 2007. Per il contribuente tali atti erano illegittimi in quanto il raddoppio dei termini, previsto dall’articolo 12, comma 3-ter, del Dl n. 78/2009, non è applicabile ai periodi d’imposta contestati, in quanto precedenti all’entrata in vigore della norma.
Nei primi due gradi di giudizio il contribuente ha vinto tuttavia la Cassazione, a cui ha fatto ricorso l’ufficio finanziario, ha ribaltato il verdetto considerando le norme sul raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione o irrogazione sanzioni, emessi per l’omessa dichiarazione del patrimonio detenuto in un paradiso fiscale, come norme a carattere procedimentale.
Ne consegue la loro applicabilità anche nei periodi d’imposta precedenti a quello dell’entrata in vigore della norma, avvenuta il 1° luglio 2009, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale, che considera costituti da redditi frutto di evasione le attività non dichiarate.
Brno, 3.5.2022