01 Dic Per la Cassazione il reato di intestazione fittizia di un immobile viene assorbito in quello di riciclaggio
Il caso che ha dato origine alla decisione della Cassazione penale italiana è la seguente: l’imputata aveva aperto a proprio nome un conto corrente, delegando il marito per le relative operazioni. Successivamente il conto bancario veniva impiegato per accreditare del denaro proveniente dal reato di bancarotta, un reato che proprio il marito aveva commesso. Il denaro veniva successivamente utilizzato per acquistare un immobile, poi fittiziamente intestato alla moglie. il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.) punisce la condotta di attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di (…) agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
In relazione al reato di riciclaggio, lo stesso si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, non colposo, oppure compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Il reato di riciclaggio si configura anche con la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.
Nel caso in cui venga contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori, il cui crimine è stato commesso per agevolare l’attività di ricettazione o riciclaggio, potrebbe sorgere il dubbio se sia corretto infliggere un aumento di pena oppure, al contrario, considerare il reato di trasferimento fraudolento assorbito dal reato di ricettazione o riciclaggio.Il dubbio è stato chiarito dalla Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 38141 del 10 ottobre 2022.
Il giudice per le indagini preliminari aveva considerato i due reati come distinti e conseguentemente ha previsto un aumento di pena mentre la Corte d’appello aveva ravvisato un’unica condotta di riciclaggio, così costituito: 1. versamento del denaro proveniente dai delitti commessi dal marito sul conto corrente della coniuge, 2. denaro utilizzato per pagare l’immobile che fittiziamente è stato intestato alla moglie.
I giudici della Cassazione hanno ritenuto che, nel caso in esame, la violazione è da considerare come reato unico a formazione progressiva, in quanto il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo di occultare la provenienza illecita del denaro.
In conclusione, secondo la Cassazione, il reato di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis c.p.), è assorbito nella condotta di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.), e conseguentemente non dovrebbe essere inflitto un aumento di pena.
Brno, 1.12.2022