04 Mag Introdotta una nuova causa di non punibilità per alcuni reati fiscali nell’ordinamento italiano
Il d.lgs. 74 del 200 disciplina in Italia la materia dei reati tributari: essa prevede all’art. 13 che i reati di cui agli articoli 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), 10-ter (omesso versamento Iva) e 10-quater, comma 1 (utilizzo in compensazione di crediti non spettanti) dello stesso d.lgs. 74/2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del processo penale di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice penale ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
La legge di bilancio del 2023, cioè la legge 197 del 2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione.
Ebbene, successivamente a tale legge di bilancio, è entrato in vigore il decreto legge 34 del 2023 che ha previsto una nuova causa speciale di non punibilità dei reati tributari.
Infatti, i sopra citati reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti appunto dalla legge di bilancio cioè dalla L. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello del giudice penale.
Il contribuente deve dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria penale che procede (Tribunale o Corte di appello), dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, deve informare l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
Il processo penale di merito è sospeso sino al momento in cui il giudice penale è notiziato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
In pratica, ordinariamente, in forza di quanto disposto dall’articolo 13, D.Lgs. 74/2000, il termine ultimo per il pagamento è l’apertura del dibattimento penale, mentre in via speciale la causa di non punibilità è automatica nel momento in cui la definizione è stata conclusa con il pagamento di tutte le rate, sempre che non sia intervenuta prima la sentenza di appello.
Nel momento in cui si scrive il decreto legge non è stato ancora convertito.
Brno, 1.5.2023