01 Ott Smart working e tassazione: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate
Mediante apposita circolare, datata agosto 2023, l’Agenzia delle entrate prende in esame gli sviluppi normativa sulla tassazione del lavoro prestato da remoto (smart working).
I redattori della circolare confermano che si applicano, anche in caso di smart working, i criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.
Detto altrimenti restano applicabili i criteri previsti dall’art. 2 pertanto
il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente (es. in Italia) quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente (es. la Repubblica ceca dove si trova la sede legale del datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata).
Si ribadisce come lo svolgimento da remoto dell’attività lavorativa non pregiudichi la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.
L’Agenzia si è anche espressa in riferimento al regime speciale per i cc.dd. lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, affermando che l’agevolazione prevista da tale legge non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero, nella circolare si ricorda che il dato formale dell’iscrizione all’AIRE e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Brno, 1 ottobre 2023