03 Mag Conto estero non dichiarato: scambio di informazioni internazionale e sanzioni
L’Amministrazione finanziaria italiana può individuare un conto corrente estero non dichiarato da un soggetto residente fiscalmente in Italia e ricondurre le relative operazioni al titolare. Questa possibilità sussiste in quanto sono previsti strumenti utili per lo scambio di informazioni fiscali con gli Stati esteri. Spesso è interesse degli Stati aumentare il livello di trasparenza fiscale al fine di combattere l’evasione fiscale internazionale. Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, di cui alla Direttiva 2011/16/UE ora integrata dalla Direttiva 2014/10/CE.
Si tenga conto che oltre 3/5 degli Stati esistenti nel mondo ha aderito al CRS (Common Reporting Standard), un sistema di condivisione automatica dei dati fiscali dei contribuenti, come interessi, dividendi, conti correnti. Particolare attenzione deve essere posta sulla questione riguardante la compatibilità del segreto bancario, ancora presente in molti Stati (per esempio, a titolo esemplificativo: Panama, Singapore e Hong Kong), con la normativa dell’Unione Europea. A tal riguardo la normativa UE, pur non imponendo di modificare le proprie disposizioni interne, prevede che questi Paesi non possano opporsi allo scambio di informazioni con gli altri Stati UE eccependo in questo modo il proprio segreto bancario interno. Ne deriva che gli Stati esteri UE sono tenuti a trasmettere all’Italia anche le informazioni fiscali utili ad identificare i contribuenti italiani che detengono conti esteri non dichiarati all’Amministrazione finanziaria italiana. Informazioni che potrebbero essere utilizzate per accertare eventuali imposte evase e le relative sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.
Nel caso del conto estero non dichiarato vediamo le sanzioni. La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. Questo anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero. A tale omissione è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”), che ha così differenziato le sanzioni: sanzione fissa di 250 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario; sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato e detenuto in Paesi non Black List; Sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato e detenuto in Paesi Black List. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui ci si trovi in una situazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, in caso di attività estere detenute in paradisi fiscali e non dichiarate, opera anche la presunzione relativa, salvo prova contraria, che le somme detenute sul conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia. In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare anche le imposte che si presumono evase. Questo in base all’articolo 12 del D.L. n. 78/20091.
Non deve essere dimenticato che, inoltre alle sanzioni previste per il monitoraggio fiscale possono essere applicate anche le sanzioni dovute per l’omessa indicazione di componenti reddituali in dichiarazione dei redditi (qualora vengano riscontrati). Si fa riferimento alla sanzione per infedele dichiarazione (che ordinariamente va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta), aumentata di un terzo in quanto si tratta di redditi di fonte estera. Oppure, in caso di dichiarazione omessa, le sanzioni possono andare dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta, sempre con l’aumento di un terzo della sanzione applicata.