La Comunicazione della Commissione europea per combattere la doppia qualità dei prodotti alimentari

La Comunicazione della Commissione europea per combattere la doppia qualità dei prodotti alimentari

La doppia qualità dei prodotti alimentari è un problema che riguarda principalmente gli Stati dell’Europa centrale e orientale che più volte è stato sottolineato negli incontri UE. Attraverso i mezzi di comunicazione spesso siamo stati informati del fatto che alcuni prodotti alimentari commercializzati in Rep. ceca sotto il medesimo marchio contenevano meno cacao, i bastoncini di pesce non contenevano la stessa quantità di pesce di quelli venduti in altri Stati membri dell’UE, gli spaghetti contenevano meno grano, il ketchup tedesco conteneva una concentrazione più alta di pomodori e simili. I fabbricanti dei prodotti alimentari contenenti tali differenze negano oppure giustificano le differenze nella composizione dei prodotti con la necessità di adattare i prodotti ad un mercato locale, alla diversa qualità dei prodotti locali, alle diverse esigenze e preferenze (di gusto) dei clienti. Tuttavia spesso i consumatori sono dell’opinione che gli vengono offerti prodotti di qualità inferiore.

La Commissione ha deciso di contrastare la doppia qualità dei prodotti alimentari cibo e così il 26 settembre 2017 ha pubblicato sotto il numero 2017/C  327/01 la Comunicazione  sull’applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – il caso specifico degli alimenti, comunicazione nella quale ha pubblicato le linee guida sull’applicazione della normativa UE in materia di alimenti e di tutela dei consumatori in caso di doppia qualità dei prodotti («Linee guida»). La Commissione propone di favorire l’applicazione pratica della legislazione esistente perché per affrontare la duplice qualità dei prodotti possono essere applicate più leggi dell’UE. In particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari, si tratta prevalentemente delle seguenti norme di legge: il regolamento generale sulla legislazione alimentare (Reg. 178/2022), il regolamento relativo alla fornitura ai consumatori di informazioni sugli alimenti (Reg. 1169/2011) e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/ES).

Nelle linee guida la Commissione nella sua introduzione afferma che la libera circolazione delle merci non significa necessariamente che ogni prodotto dev’essere identico in ogni angolo del mercato unico. Come i consumatori sono liberi di acquistare i prodotti di loro scelta, gli operatori sono liberi di commercializzare e vendere merci con diverse composizioni o caratteristiche, a condizione che rispettino pienamente la legislazione dell’UE. Tale requisito sarebbe contrario al principio della libera circolazione delle merci all’interno dell’UE. Così la Commissione nelle linee guida ammette esplicitamente che concorda con la normativa comunitaria il fatto che prodotti della stessa marca possano avere proprietà diverse perché esse possono essere influenzate da molti fattori legittimi, quali ad es. il luogo di fabbricazione del prodotto, le materie prime a disposizione a livello locale, le preferenze dei consumatori nelle regioni di destinazione. Tuttavia può essere fonte di preoccupazione il fatto che prodotti della stessa marca aventi composizioni diverse siano commercializzati in un modo che potrebbe indurre in errore il consumatore.

Le linee guida dedicano maggiore attenzione alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali («Direttiva») che ha lo scopo di tutelare gli interessi economici dei consumatori da pratiche commerciali sleali e fissare le norme che disciplinano le modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori.

E’ innegabile che ognuno di noi al momento dell’acquisto di alimenti presti attenzione alla presenza di uno o più prodotti di marca che offrono alcune categorie alimentari (ad es. caffè, formaggio, cioccolato, ecc) e l’esistenza stessa di questi prodotti di marca influenza maggiormente la nostra scelta al momento dell’acquisto. La decisione del consumatore di acquistare un particolare prodotto è in gran parte basata sulla sua percezione soggettiva – ciò che rappresenta il marchio. Spesso, possiamo anche leggere sulla confezione dei prodotti che sono “originali” o sono “ricette originali”; nel caso di un prodotto tradizionale con una lunga storia, un tale messaggio può essere un segno di qualità per il consumatore medio.

Al fine di consentire agli Stati membri di verificare adeguatamente la qualità dei prodotti alimentari venduti in diverse parti dell’UE, è sempre necessario  confrontare il prodotto con il c.d. prodotto di riferimento, cioè il prodotto che:

i. è commercializzato con «lo stesso imballaggio e lo stesso marchio» in diversi Stati membri;
ii. è venduto nella maggior parte degli Stati membri con una determinata composizione; e
iii. la cui percezione da parte dei consumatori delle principali caratteristiche del prodotto corrisponde alla composizione del prodotto, quale pubblicizzata nella maggior parte di tali Stati membri.

Nel caso in cui, al momento dell’offerta di prodotti alimentari ai consumatori, si arriva ad integrare alcune delle sopra indicate fattispecie, sarà possibile valutare una pratica commerciale come sleale. Questa è una situazione in cui:

i consumatori hanno legittime aspettative specifiche da un prodotto, che viene paragonato a un «prodotto di riferimento», e il prodotto si discosta in maniera significativa da tali aspettative;
il professionista omette o non riesce a trasmettere informazioni adeguate ai consumatori e questi ultimi non sono in grado di capire che può esserci una differenza rispetto alle loro aspettative;

tali inadeguate o insufficienti informazioni sono idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio, ad esempio, portando quest’ultimo ad acquistare un prodotto che non avrebbe altrimenti acquistato.

 

La Commissione nelle linee guida con riguardo alla direttiva ammette che una «qualità costante» non significa necessariamente prodotti identici nelle diverse aree geografiche. Infatti, di solito gli operatori del settore alimentare adattano i loro prodotti alle preferenze dei consumatori locali e ad altre condizioni. In particolare, le ottimizzazioni sensoriali sono effettuate per adattarsi alle abitudini alimentari, che possono essere molto diverse da una regione all’altra. Inoltre, vi possono essere diversità oggettive nell’approvvigionamento, a causa della distribuzione geografica e/o disponibilità stagionale di materie prime (o specifici requisiti locali), che hanno un effetto sulla composizione e/o sul sapore dei prodotti e che pertanto sono difficili da evitare per i produttori.

Questo vale ad esempio per un tradizionale fornitore e leader di mercato dei soft drink, la società Coca-Cola che ha annunciato modifiche per preparare la ricetta perché dopo la limonata tradizionale con un alto contenuto di zucchero non c’è più molta richiesta.

Le informazioni insufficienti sulle differenze nei prodotti possono influenzare le scelte dei consumatori al momento dell’acquisto degli alimenti. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri, dopo un controllo circa il rispetto della legislazione alimentare dell’UE, ottengono l’informazione che un particolare operatore del settore alimentare nella commercializzazione di diversi prodotti sul mercato può aver commesso pratiche commerciali sleali, possono prendere in considerazione l’esecuzione di test di mercato che comprendono il confronto dei prodotti in diverse regioni e Paesi. Tali test dovrebbero essere effettuati utilizzando un metodo di prova comune a cui la Commissione sta attualmente lavorando.

Inoltre le autorità competenti dovrebbero, sulla base dei fatti concreti e  delle circostanze di ogni caso preso in considerazione, prendere i considerazione i motivi alla base della differenziazione dei prodotti nonché i seguenti elementi al fine di valutare se essi possono influenzare il comportamento dei consumatori:

la presentazione di un prodotto o la sua pubblicità che potrebbero indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia lo stesso in tutto il mercato unico;

le strategie di marketing di varie versioni di un prodotto che potenzialmente sono fonte di confusione per i consumatori;
la mancanza o l’insufficienza di informazioni ai consumatori sul fatto che alcuni elementi della composizione dei prodotti hanno subito modifiche rilevanti rispetto al passato (ad esempio con l’introduzione di una nuova composizione)

Mentre la valutazione del carattere «significativo» delle differenze può cambiare in funzione dei fatti e delle circostanze di ciascun caso, una differenza significativa delle caratteristiche principali di un prodotto può, in linea di principio, essere rilevata quando: (i) uno o una serie di ingredienti essenziali o la relativa percentuale in un prodotto differiscono sostanzialmente rispetto al «prodotto di riferimento»; (ii) tale differenza è potenzialmente in grado di modificare il comportamento economico del consumatore medio, che avrebbe preso una decisione d’acquisto diversa se fosse stato a conoscenza di tale differenza.

Poiché la questione riguarda le pratiche degli operatori economici in tutto il mercato unico e comporta una dimensione transfrontaliera, le autorità competenti devono cercare di condurre l’indagine di cui sopra, se del caso, in modo coordinato, in base al regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CTC). Il regolamento CTC stabilisce chiari obblighi di assistenza reciproca tra le autorità competenti per assicurarsi che le autorità dello Stato membro in cui il professionista si è stabilito adottino le misure necessarie a porre fine a violazioni che ledono gli interessi dei consumatori in altre giurisdizioni dell’Unione.

Quali ulteriori passi saranno seguiti?

La Comunicazione della Commissione informa che la sua iniziativa per combattere l’inganno dei consumatori nella doppia qualità degli alimenti si sostanzia principalmente in una forma di dialogo con le parti interessate in combinazione con passi concreti per consentire alle autorità competenti di adottare misure concrete.  In tale contesto il nuovo regolamento CTC, che sarà in vigore nell’UE entro la fine del 2019, ha rafforzato la cooperazione e i meccanismi di sorveglianza del sistema attuale e consentirà lo scambio di informazioni e segnalazioni di violazioni all’interno dell’UE in modo più rapido ed efficace.

Un prossimo passo verso un chiarimento sarà quello di migliorare le informazioni sul contenuto esatto del prodotto. In materia di alimenti  la Commissione tratta con le imprese, in particolare con i produttori di alimenti e i rivenditori su come garantire piena trasparenza sulla composizione dei prodotti oltre al rispetto degli obblighi normativi esistenti. Una delle opzioni considerate è il Codice di condotta per i produttori che stabilisce gli standard da seguire per evitare problemi di doppia qualità. Inoltre la Commissione intende promuovere la normativa dell’UE insieme con le autorità di protezione dei consumatori nazionali e le autorità competenti per il controllo degli alimenti (in Repubblica Ceca, la Státní zamědělská a potravinářská inspekce e la Česká obchodní inspekce).

Link: https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/oznameni-evropske-komise-v-boji-s-dvoji-kvalitou-potravin