03 Feb Nuove regole per la disciplina del rapporto amministratore e societá
Il nuovo codice civile (entrato in vigore il 1.1.2014) ha modificato le norme che disciplinano le societá commerciali.
E’ utile focalizzare l’attenzione sulle nuove regole che riguardano il rapporto tra l’amministratore (ed in genere i membri degli organi sociali) e la societá di capitali.
Si afferma che il rapporto sará normato dal “contratto di mandato”, il quale dovrá avere la forma scritta e dovrá essere deliberato dall’assemblea generale. Il contratto dovrá disciplinare la remunerazione, diversamente la funzione si intende svolta a titolo gratuito.
La legge impone all’amminstratore di agire:
1- con la diligenza del buon padre di famiglia e con professionalitá
2- nell’interesse della societá
Si badi come, in caso di controversia davanti ad un tribunale, é onere dell’amministratore provare di avere agito correttamente (inversione dell’onere della prova).
Pare importante concentrarsi sui rimedi che la societá puo’ apprestare per tutelarsi in caso di violazioni degli obblighi di cui sopra: l’amministratore é tenuto a consegnare alla societá il vantaggio che ha conseguito ed é tenuto al risarcimento del danno. Puo’ essere stipulato (altamente consigliabile) un contratto relativo alla liquidazione del danno, contratto da approvarsi dalla assemblea con i 2/3 dei voti.
Un altro punto, fortemente modificato, é la responsabilitá dell’amministratore in caso di insolvenza in quanto ora la disciplina é molto piu’ severa. In caso di fallimento, qualora i membri dell’organo societario sapevano, oppure avrebbero dovuto sapere, del pericolo di insolevenza, e, nonostante questo, non hanno agito al fine di evitarlo, il tribunale puo’ decidere che questi membri rispondano dell’adempimento agli obblighi societari. Essi possono essere invitati dal curatore fallimentare a restituire le retribuzione che la societá ha loro pagato nei 2 anni precedenti la insolvenza. Non solo in quanto il tribunale puo’ sanzionare il membro societario con il divieto di svolgere funzioni societarie in qualsiasi societá commerciale fino ad un periodo massimo di 3 anni.
(aggiornamento al: febbraio 2014)