19 Feb CENNI SULLA RESIDENZA FISCALE DELLA PERSONA FISICA: CRITERI UTILIZZATI PER LA SUA DETERMINAZIONE IN CASI DUBBI
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Pertanto se il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta (generalmente 183 giorni), è iscritto presso l’anagrafe dei cittadini residenti (requisito formale), ossia ha stabilito il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio nazionale (requisiti sostanziali), sarà considerato residente in Italia.
In tema di residenza fiscale della persona fisica, assume molta importanza la localizzazione del domicilio ai sensi del codice civile che viene definito come il luogo in cui la medesima persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Per l’individuazione del domicilio del contribuente, la Guardia di Finanza oppure l’Amministrazione tributaria, in caso di un controllo fiscale, valutano congiuntamente:
- la situazione di fatto dello stabilimento in un determinato luogo del centro degli affari e degli interessi (elemento oggettivo);
- la volontà della persona di stabilire in quel luogo il proprio centro delle relazioni di natura sociale e familiare (elemento soggettivo).
Con l’espressione “affari e interessi” si intendono gli interessi rilevanti ai fini del domicilio di una persona cioè sia quelli di natura economica sia quelli di natura morale o personale (es. di tipo affettivo, sociali e familiari).
Ai fini della corretta individuazione della residenza fiscale Guardia di Finanza ed Amministrazione tributaria utilizzano una serie di elementi di natura fattuale quali: il monitoraggio dei voli aerei, delle prenotazioni alberghiere, degli abbonamenti telefonici; la disponibilità in Italia di immobili, utenze e conti correnti; la individuazione del luogo ove il contribuente svolge la sua attività economica e professionale; la località ove soggiorna il soggetto passivo, oltre che i suoi familiari; le eventuali dichiarazioni rese dai terzi.
Oltre alle norme interne, è possibile fare riferimento anche alle norme convenzionali: a tal proposito, si ricorda che l’articolo 4, paragrafo 2, del modello Ocse di Convenzione internazionale in tema di doppia imposizione, prevede che qualora una persona fisica venga considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza può essere determinata sulla base dei seguenti criteri:
- detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (concetto sovrapponibile alla definizione di domicilio del soggetto passivo);
- se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, la medesima persona è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
- se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Brno, 16.02.2019