27 Nov I reati tributari e la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato degli enti: la novità del d.l. 124/2019
Completiamo l’esame del decreto legge n. 124 del 2019 (c.d. decreto fiscale) che, come si è visto in un precedente articolo pubblicato nel nostro sito, contiene delle significative modifiche al d.lgs. 74/2000 in tema di reati tributari (es. un aumento della pene detentive, una diminuzione delle soglie di punibilità, l’introduzione della confisca per sproporzione, ecc.). In realtà il decreto legge 124 sopra citato interviene a modificare anche il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi derivanti da reato degli enti (società, associazioni anche prive di personalità giuridica, ecc.). Prima di illustrare la novità, è necessario brevemente spiegare cos’è e come funziona tale responsabilità. Il d.lgs. 231 del 2001 imputa agli enti una responsabilità propria, e non di tipo oggettivo, per l’attività illecita derivante da reati commessi da una persona fisica, la quale, operando in loro nome e per conto e comunque del loro interesse, costituisce il trait d’union indispensabile per l’attribuzione dell’attività stessa (illecita) all’ente.
L’ente risponde per i reati (non tutti, ma solo per alcuni specificatamente individuati dalla legge: es. reati ambientali, informatici, contro la Pubblica amministrazione, infortuni sul lavoro, ecc.) commessi nell’interesse e a vantaggio del primo da soggetti “posti in posizione apicale” o da soggetti “sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi”.
Affinché il giudice penale condanni l’ente non basta che i soggetti, come sopra individuati, commettano uno dei reati precisati dalla legge nell’interesse e a favore dell’ente. Risulta altresì necessario rimproverare all’ente una colpa d’organizzazione: cioè la mancata adozione o l’inefficace attuazione, prima della commissione del fatto reato, di un modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi OPPURE il mancato affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. La colpa, in altre prole, è quella di non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. L’onere di provare l’assenza di una colpa d’organizzazione grava sull’ente. Tuttavia l’ente viene assolto se prova che, pur essendo efficace il modello di organizzazione ed efficiente l’organismo di vigilanza, l’ente non era comunque in grado di impedire la commissione del reato da parte dei soggetti in posizione apicale perché costoro “hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”. In questo caso è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato anche nella forma per equivalente.
Ebbene, la novità introdotta dal decreto fiscale risiede nel fatto che, nell’ormai lunghissimo catalogo dei c.d. reati presupposto che danno origine a detta responsabilità amministrativa se commessi da una persona fisica riconducibile all’ente (es. reati ambientali, infortunistica sul lavoro, reati informatici, ambientali, contro la Pubblica amministrazione, ecc.), viene inserito ora uno specifico reat: quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs 74/2000). In particolare si prevede che, alla commissione di questo delitto (da parte di una persona fisica che si trova in “posizione apicale all’interno di un ente” o da “soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali”) si applichi all’ente la “sanzione pecuniaria fino a 500 quote”. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. L´importo di una quota va da un minimo di euro 258.23, ad un massimo di euro 1549.37. Significa che, per esempio, se l’amministratore di una società viene condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al cit. art. 2 d.lgs. 74/2000, qualora il giudice penale ravveda la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001 in capo alla società, questa rischia una sanzione da 25.823 euro a 154.937 euro.
Tornando al d.lgs. 231 del 2001 ricordiamo che tra le sanzioni a carico dell’ente (oltre a quelle pecuniarie, quelle interdittive temporanee, definitive, la pubblicazione della sentenza di condanna) compare anche la confisca. È comunque disposta la confisca del profitto che l´ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
Ricordiamo come il sistema sanzionatorio tributario prevede già, accanto alla responsabilità penale dell’autore del reato, sanzioni amministrative tributarie a carico dell’ente. Pertanto si tratterà di capire se e come sarà possibile rispettare il principio del ne bis in idem qualora queste nuove sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001 si andranno ad aggiungere, in caso di reato tributario, a quelle già previste a carico della società.
Brno, 25.11.2019